Elezioni provincia Avellino, respinti tutti i ricorsi di D'Agostino

Il Consiglio di Stato segna un altro punto a favore di Buonopane, ma non è finita

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Il 28 settembre udienza su un altro ricorso al Tar

Avellino.  

La saga dei ricorsi contro l'elezione alla Provincia di Avellno di Rizieri Buonopane segna un altro capitolo importante. La Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di Angelo Antonio D’Agostino avallando la sentenza del Tar di Salerno che il 28 aprile scorso aveva ordinato il rinnovo parziale delle procedure di voto per le sole fasce demografiche “B” e “D”.

Dal 19 dicembre del 2021, giorno della prima elezione del sindaco di Montella a Palazzo Caracciolo si è andati a vanti a colpi di ricorsi e appelli conclusi con la vittoria bis.

In particolare, riguardo ala contestazione del voto extraterritoriale rilevato per i due amministratori, Mario Bianchino e Antonio Campana, che nella prima votazione avevano votato mentre erano ricoverati per accertamenti in strutture ospedaliere di fuori provincia, il Consiglio di Stato ha confermato che in virtù della segretezza del voto, è impossibile stabilire che quelli censurati fossero stati espressi in favore dell’altro candidato, poi effettivamente eletto.

D’Agostino ne aveva contestati 271, a fronte di una prevalenza del suo avversario di 92, chiedendo così il ribaltamento dell’esito elettorale.

Infondato, infine, è stato giudicato il primo motivo di impugnazione, relativo proprio alla presenza delle 3 schede per l’elezione del vertice della Provincia in una delle urne riservate alle preferenze dei membri del Consiglio. Il seggio, in realtà, ha riscontrato che le 3 schede mancanti nell’urna per il presidente nella fascia “B” erano state inserite, per errore materiale, nell’urna per i consiglieri, prima delle operazioni. Il ritrovamentoè avvenuto prima dello scrutinio del Consiglio provinciale e, dunque, non ha alterato l’ordinato svolgimento della procedura.

Si chiude per ora la querelle ma non è ancora finita perché c'è un ultimo ricorso al Tar, sul mancato rispetto dei 40 giorni tra l’indizione, il 26 maggio, e lo svolgimento, l’11 giugno, delle parziali procedure di ripetizione del voto. Udienza fissata per il 28 settembre