Con la rata di novembre 2020 l’Inps pagherà la maggiorazione sociale fino a 651,51 euro per 13 mensilità (incremento al milione), che è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età. Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti, l’adeguamento è automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti non dovranno presentare nessuna domanda solo se i redditi personali: a) non sono variati nel 2020; b) sono stati regolarmente comunicati a Inps.
In caso contrario, va presentata la domanda di ricostituzione reddituale online sul sito www.inps.it o rivolgendosi alla sede Inps di competenza territoriale o a un patronato. Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984 l’adeguamento sarà attribuito sempre a domanda dell’interessato, presentata attraverso i canali dell’Istituto, i patronati o i Caf. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Per il diritto alla maggiorazione il reddito annuo personale non deve superare euro 8.469,63 (che sale a euro 14.447,42, cumulato con il coniuge, per chi è coniugato): concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili a IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
il reddito della casa di abitazione; le pensioni di guerra; l’indennità di accompagnamento; l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000); i trattamenti di famiglia; l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.Variazione delle modalità di pagamento per le pensioni oltre i 1.000 euro
Le pensioni oltre 1.000 euro devono essere accreditate solo su conto corrente postale o bancario, libretto postale o carta prepagata, con codice IBAN intestato al titolare della prestazione. L’IBAN va comunicato subito all’INPS con il servizio online “Variazione dell’ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche” o rivolgendosi a un intermediario abilitato o con richiesta direttamente all’ufficio postale o sportello bancario dove è aperto il conto/libretto/carta prepagata.