"Comunicare a enti competenti il rientro da fuori regione"

L'appello del sindaco e dell'amministrazione di Grottaminarda

comunicare a enti competenti il rientro da fuori regione

Fase 2. Misure anti.covid 19. Ecco la nota dal Comune...

Grottaminarda.  

L’amministrazione comunale rinnova l’invito al rispetto delle ultime misure varate dal Governo Italiano e dalla Regione Campania relativo alla Fase 2 del piano nazionale di preparazione e risposta alla pandemia da Covid-19.

Il Dpcm 26 aprile 2020 ha introdotto misure sia consentendo la riapertura di numerose attività commerciali e produttive, sia ampliando le possibilità degli spostamenti sul territorio e, in particolare:

a. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.
b. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.
c. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale.
d. Disposizioni in materia di ingresso in Italia.
e. Transiti e soggiorni di breve durata in Italia.
f. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera.
g. Misure in materia di trasporto pubblico di linea.
h. Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita.
i. Esecuzione e monitoraggio delle misure.
j. Operazione di sanificazione dei luoghi di lavoro.
k. Prosecuzione delle attività produttive solo in presenza di adeguati livelli di protezione.
Efficacia: dal 4 al 17 maggio 2020.

Le Ordinanze del Presidente della Regione Campania nn. 40, 41, 42 e 43 del 30/04/2020, 2/5/2020 e 3/5/2020 contengono ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare: Efficacia dal 4 al 10 maggio 2020 ferme restando le misure statali e regionali vigenti.

Obbligo per tutti i soggetti che faranno ingresso nel territorio regionale solo per comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute : − di comunicare l'arrivo agli Enti competenti; − di osservare isolamento fiduciario per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali; − di osservare il divieto di spostamenti e viaggi − di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza − di avvertire immediatamente gli Organi competenti in caso di comparsa di sintomi.

Obbligo per i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario, di lunga percorrenza su gomma nonchè agli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli di acquisire i nominativi dei viaggiatori e la loro destinazione sul territorio regionale.

Obbligo per tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie ovvero ai caselli autostradali, all'aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale: − di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea o al test rapido Covid-19; − di autocertificare il luogo ove sarà osservato l'isolamento domiciliare.

Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale ad esclusione dei bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati.

Divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari ad esclusione dei negozi che si trovano nelle aree mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi. Efficacia dal 4 al 17 maggio 2020 ferme restando le misure statali e regionali vigenti.

Consenso allo svolgimento di attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, con obbligo di distanziamento di almeno due metri che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con il suo uso.

Consenso allo svolgimento nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, di attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.

Consenso, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, alle attività di ristorazione con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento,trasporto e consegna dei cibi nel rispetto dell’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020.

Consenso alla vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi e nel tassativo rispetto delle seguenti ulteriori misure: − che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line; − che il banco per la consegna degli alimenti sia posto all’ingresso dell’esercizio e con addetto dedicato; − che venga assicurato adeguato distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio; − che sia assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti di mascherine e guanti dal personale. Gli esercizi che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto possono esercitare la propria attività nel rispetto delle misure assicurando un sistema di prenotazione da remoto.

Consenso dell’attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie ed esercizi similari senza i limiti di orario salvo l'obbligo di osservanza delle misure precauzionali adottate con Ordinanza n. 39-2020.

Consenso ad effettuare l’accesso ai locali aziendali, previa comunicazione al Prefetto, alle imprese le cui attività sono sospese, al personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchè attività di pulizia e sanificazione o per la spedizione verso terzi e la consegna di beni o merci nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture. Resta fermo l’obbligo di osservare le misure di sicurezza adottate in sede nazionale nonché le misure di cui all’Ordinanza n.39-2020 in quanto compatibili con riferimento alle attività da svolgere che continuano ad applicarsi anche a tutte le attività produttive consentite sul territorio.

Consenso per lo svolgimento di sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive anche non individuali, purchè gli allenamenti siano effettuati in forma individuale e alle seguenti condizioni, da garantire a cura e spese della società o federazione di appartenenza: - previo espletamento di test diagnostici sugli atleti al fine di accertare la negatività al Coronavirus; - disponibilità di spazi delimitati di allenamento ad uso esclusivo di ciascun atleta per tutta la sessione di allenamento, anche ricompresi in aree di più vasta estensione; - limitazione dell’uso degli spogliatoi ed altri spazi comuni secondo modalità idonee ad assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e fatta salva l’adozione delle misure di cui all’’ultimo punto del seguente avviso ; con raccomandazione alle singole società e federazioni di disporre, ove necessario, che gli atleti accedano agli impianti già in tenuta di allenamento e rientrino a fine allenamento presso le proprie abitazioni, evitando l’uso di spogliatoi e docce presso l’impianto; - controllo medico con periodicità almeno settimanale sugli atleti; - adozione di adeguate misure igienico-sanitarie, secondo standard proposti dalle società o federazioni e assentiti dall’Unità di crisi regionale.