Aste Ok, in Cassazione: "I ricorsi contro i sequestri bis sono inammissibili"

Si attende che la Procura distrettuale eserciti l'azione penale nei confronti degli indagati

aste ok in cassazione i ricorsi contro i sequestri bis sono inammissibili
Avellino.  

di Paola Iandolo

Aste Ok, i ricorsi presentati dalla New Life Italia srl e Punto Finance srl contro i sequestri bis sono inammissibili. Questo il contenuto delle motivazioni depositate dai giudici dell Corte di Cassazione relative ai sequestri bis ottenuti dalla Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di società riconducibili ad uno dei presunti promotori del sodalizio criminale denominato “clan delle aste”,  Armando Pompeo Aprile. Annullato con rinvio invece quello per la società A&G riconducibile ad un a persona non indagata nell’inchiesta condotta dalla Dda di Napoli, Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Napoli). Il ricorso era stato presentato dall'avvocato Alberico Villani.

La ricostruzione 

 L’indagine è quella coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli per il delitto di partecipazione ad un’associazione mafiosa che aveva conseguito il controllo del settore delle aste immobiliari giudiziarie presso il Tribunale di Avellino, attuato anche attraverso condotte intimidatorie dirette ad alterare il normale svolgimento delle aste immobiliari e conseguire indebiti vantaggi, nonché per più reati fine di estorsione aggravata e turbativa di libertà degli incanti.  Si legge nel decreto di sequestro che le società e gli altri beni in esso indicati sono stati sequestrati perché sussistono i presupposti e le condizioni per poter procedere, ad un sequestro preventivo, finalizzato alla loro confisca obbligatoria e comunque preventivo perché trattasi di società e beni mediante i quali sono stati commessi i delitti di associazione di tipo mafioso.

I motivi

Per i giudici della Suprema Corte “Secondo quanto emerge dagli atti, il Tribunale, con l’ordinanza di restituzione degli atti al Pubblico ministero emessa il 14 aprile 2024, non ha revocato, per mancanza dei relativi presupposti, i sequestri disposti con i precedenti decreti, ma li ha dichiarati inefficaci esclusivamente in virtù di detta restituzione, cosicché ben poteva essere disposto nuovamente il sequestro preventivo sulla base dei medesimi elementi. Né, in ogni caso, poteva ritenersi sussistente il «giudicato cautelare», preteso dai ricorrenti nel loro terzo motivo, in conseguenza del rigetto del ricorso proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza di restituzione deducendo l’abnormità di questo provvedimento, proprio perché con detta impugnazione, come ammesso dai ricorrenti nello stesso motivo, il rappresentante della pubblica accusa ha inteso dolersi esclusivamente della disposta restituzione, sostenendo che questa determinava una indebita regressione del procedimento, e non del venir meno del vincolo cautelare per effetto della dichiarazione della sua inefficacia”.

L'annullamento

Invece per la società A&G e G.A. I giudici della Suprema Corte hanno accolto la tesi della difesa e rilevato come:"la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo che si assume fittizio interposto della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, incombendo, in tal caso, sull’accusa l’onere di dimostrare la sproporzione dei beni intestati al terzo rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata dallo stesso”. Intanto, dopo la notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, si attende che la Procura distrettuale di Napoli firmi la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli indagati e parta l’eventuale processo bis.