Divieto di fuochi d'artificio anche ad Ariano Irpino. Il comune con apposita ordinanza del sindaco Enrico Franza ha stabilito il divieto assoluto di usare fuochi d'artificio, botti, petardi, razzi e altri materiali esplodenti. Il provvedimanto sarà in vigore su tutto il territorio di Roma Capitale. L'inosservanza dell'ordinanza comporta multe e sequestro amministrativo del materiale esplodente.
Ecco il testo dell'ordinanza
Divieto temporaneo di utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici di ogni genere nel territorio comunale il sindaco premesso - che è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno; - che, puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione; - che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito; - che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini - che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti esplodono proprio a ridosso degli stessi animali; - che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare per i motoveicoli ed autoveicoli. Considerato - che per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica delia popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delie norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".
Rilevata - altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di luoghi di culto, luoghi di cura. Considerato, altresì, - che l'amministrazione comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale. Visti - l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000; - l'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.
Ordina
Il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, su tutto il territorio comunale, dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2019 alle ore 23,59 del 1° gennaio 2020.
L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria; - le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art 20 comma 5 legge citata; - le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti siano perseguiti a termine di legge;
Gli agenti della polizia municipale e gli altri agenti della forza pubblica facciano osservare la presente ordinanza, del provvedimento ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e ai comitati organizzatori di feste, sfilate e veglioni, e che venga pubblicato sul sito intemet comunale, la stessa sia inviata alla Prefettura al Comando Polizia Locale, alla Questura, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: ricorso al Tar della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (dell'art.3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i); ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).