Castelfranco in Miscano

Letto il referto, l’allegato e sentito l’arbitro a chiarimenti si evince che al 37’ del primo tempo un calciatore della società Atletico Brigante, dopo aver subito un fallo, colpiva da terra in reazione con un calcio ad uno stinco un avversario. Ciò scatenava la reazione di altro calciatore della società Castelfranco Calcio che colpiva con un violento calcio al volto, all’altezza della tempia destra, il predetto calciatore della squadra avversaria, che si trovava ancora in terra. A seguito del colpo ricevuto il calciatore della società Atletico Brigante restava esamine al suolo, nella zona di centro campo, per circa venti minuti, privo di conoscenza senza l’assistenza di nessun sanitario. Solo successivamente il giocatore dava segni di ripresa e dopo trenta minuti giungeva anche un’autoambulanza con a bordo i sanitari che decidevano di trasportare il calciatore presso una struttura sanitaria per ulteriori accertamenti. A seguito delle preoccupanti condizioni di salute del proprio compagno di squadra i calciatori dell’Atletico Brigante si trovano in uno stato di grande apprensione e di conseguenza decidevano di non continuare la gara. Successivamente alcuni di loro insieme ai dirigenti si preoccupavano di accompagnare il compagno presso la struttura sanitaria. Per quanto sopra esposto la gara non ha avuto regolare svolgimento a seguito della decisione della società Atletico Brigante di abbandonare il rettangolo di gioco. Tale comportamento può comunque essere giustificato da questo Organo di Giustizia Sportiva per la situazione che si era venuta a creare che vedeva certamente i calciatori di detta società non nelle condizioni psicologiche adatte per continuare la disputa della gara. Pertanto per questi motivi il delibera di disporre la ripetizione della gara, rimettendo gli atti alla Delegazione Provinciale per gli adempimenti di competenza per la rifissazione della stessa. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli e delle società si rimanda alla camicia di gara.

Redazione