Cervinara

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto l’appello; preso atto delle controdeduzioni presentate dalla società Grotta 1994, rileva la fondatezza dello stesso. Invero, la società Audax Cervinara 1935 ha interposto appello avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale del 14.04.2016 col quale è stato respinto il reclamo sull’esito della gara del 9.04.2016 a sostegno di questo, deduceva la reclamante che ben quattro calciatori erano stati impiegati dalla squadra avversaria in assenza di regolare tesseramento dacché il Presidente della società reclamata era stato colpito da inibizione nel periodo in cui erano stati tesserati i calciatori in parola. Il G.S.T. rilevava che i predetti calciatori risultavano regolarmente tesserati come era emerso da apposito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania. La reclamante deduce con l’appello che il G.S.T. avrebbe erroneamente limitato l’accertamento alle risultanze forniti dall’ufficio Tesseramenti, senza entrare nel merito delle doglianze che attenevano alla invalidità degli atti sottoscritti dal legale rappresentante inibito. Ha chiesto pertanto trasmettersi gli atti al Tribunale Federale Nazionale, sezione Tesseramenti, laddove la questione relativa alla validità dei tesseramenti fosse ritenuto preliminare. Resiste con memoria la società Grotta 1984, che ha allegato documentazione comprovante l’avvenuto conferimento di delega, in data 4.12.2015, al dirigente Laurano Luca, sottoscrittore dei quattro trasferimenti in parola. La C.S.A.T. rileva che i tesseramenti risultano perfezionati in virtù di delega conferita al segretario Laurano Luca in data successiva alla decorrenza dell’inibizione ed è pertanto da considerarsi validamente conferito per il perfezionamento dei trasferimenti in parola. Per questo motivo di rigettare l'appello proposto dalla società Audax Cervinara 1935; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.

Redazione