Paolisi

La sentenza finalmente è arrivata. Servirà lo spareggio per decidere chi vincerà il torneo di Promozione. In particolare, in ordine al fatto che all’arrivo della squadra ospite Virtus Goti all’impianto sportivo del Paolisi, i propri calciatori sarebbero stati oggetto di aggressione fisica da parte di sostenitori della società locale, con viso coperto da passamontagna, che, tra l’altro avrebbero fatto esplodere dieci bombe carta di cui una sarebbe esplosa sul calciatore Juniores Damiano Bruno, che sarebbe stramazzato al suolo e trasportato al P.S. dell’ospedale S. Alfonso dei Liguori di Sant’agata dei Goti (BN); che altri due calciatori juniores Cappiello Pasquale e Amico Alessandro Giovanni avrebbero subito lesioni fisiche, refertati presso il P.S. dell’Azienda Ospedaliera di Caserta S. Anna e Sebastiano alle ore 20,30 circa; il GST riteneva necessario trasmettere gli atti alla Procura Federale che ha accertato che “La squadra Virtus Goti, giunta al Campo del Paolisi (in assenza di forza pubblica) veniva a contatto con alcuni tifosi del Paolisi; che certamente venivano lanciati 7-8 petardi; che il calciatore Bruno Damiano riportava le lesioni più gravi; che solo grazie all’intervento dei Carabinieri intervenuti successivamente è stato possibile iniziare la gara seppur con 35’ di ritardo; che i calciatori Amico e Cappiello (entrambi minorenni) la sera dopo la gara, venivano accompagnati dai propri genitori presso strutture sanitarie; che è possibile che l’evento sia stato organizzato dalla tifoseria di casa e non avvenuto in maniera estemporanea”. Constato che i fatti violenti si sono verificati prima dell’inizio della gara; che, dagli atti esaminati e dall’istruttoria espletata spicca la totale latitanza della società di casa e dei suoi dirigenti in merito all’ordine ed alla sicurezza, sia all’interno del proprio impianto sportivo sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti; che nessun dirigente della squadra ospitante Paolisi era presente ad accogliere la squadra ospite nell’impianto di gioco, peraltro al momento dei fatti privo di Forza Pubblica; che gli atleti della squadra ospite hanno partecipato alla disputa della gara in chiaro stato di alterazione psicologica che ne ha indubbiamente alterato il rendimento. Tanto rilevato e constatato, Il Giudice Sportivo Territoriale delibera di infliggere alla squadra ospitante F.C. Paolisi 992 la perdita della gara con il risultato di 0 a 3, di comminare un’ammenda di Euro 1.000,00 alla società ospitante F.C. Paolisi,  di squalificare il campo di gioco della società ospitante F.C. Paolisi 992 per 2 (due gare) effettive.

Redazione