Nocera Inferiore

Con un reclamo studiato ad hoc il Città di Nocera ribalta il punteggio di 3-1 dell’andata e di 2-1 del ritorno maturato sul campo contro l’Fc Sorrento. Un reclamo contro la posizione dell’attaccante Francesco Vitale che in Coppa Italia doveva scontare un turno di squalifica maturato per un cartellino rosso ricevuto il 24 Agosto del 2014 quando indossava la maglia del Sorrento Calcio. Una giornata di squalifica che mai scontata nemmeno nelle fila della Sarnese che ormai era uscita fuori dalla competizione quando il calciatore era stato tesserato. Insomma la dirigenza del Città di Nocera ha saputo trovare il cavillo giusto sul quale appellarsi come previsto dal regolamento e il giudice sportivo Gaetano Annella ha espresso parere favorevole. Una delibera che non solo esclude l’F.C. Sorrento dalla manifestazione 2015-16 ma permette al Città di Nocera di passare agli ottavi di finale dove incrocerà il Massa Lubrense. Fatto sta che questa vicenda ha incrementato ancora di più la rivalità tra i due club in lotta per la promozione in Serie D.

 

RECLAMO CITTÀ DI NOCERA – GARA CITTÀ DI NOCERA – F.C. S. AGNELLO - DEL 14.10.2015

Il G.S.T., letto il ricorso ritualmente preannunciato e proposto, letti gli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti; rileva che lo stesso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante lamenta la partecipazione del calciatore Vitale Francesco (nato il 14.09.1983) alla gara in epigrafe sebbene fosse in corso di squalifica, come pubblicato sul C.U. Dipartimento Interregionale n. 4 del 27.8.2014, per la gara del 24.08.2014 tra Pol. Sarnese e Sorrento Calcio ultima gara di Coppa Italia di serie D, disputata dal Sorrento calcio, società nella quale militava il calciatore su indicato nella stagione sportiva 2014/2015, allorquando veniva sanzionato con la squalifica per una giornata per essere stato espulso dal terreno di gioco. Il trasferimento dello stesso Vitale Francesco (nato il 14.09.1983) alla società Pol. Sarnese nel dicembre 2014, non avrebbe consentito allo stesso di scontare la squalifica nella competizione di Coppa Italia, perché la società Pol. Sarnese aveva già disputato la sua unica gara di Coppa Italia nella stagione scorsa in data 24.08.2014. Per tale motivo chiedeva la vittoria della gara ex art. 17 C.G.S..

Il G.S.T. letti gli atti ufficiali di gara ed esperiti gli opportuni accertamenti presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. rileva che: il calciatore Vitale Francesco (nato il 14.09.1983) nella stagione sportiva 2014/2015 non ha disputato gare di Coppa Italia successive a Pol. Sarnese - Sorrento del 24.08.2014; nella distinta di gara della società S. Agnello relativa alla gara del 06.09.2015 Nola – S. Agnello, il su indicato calciatore era presente al n. 9; nella distinta di gara della società S. Agnello relativa alla gara del 16.09.2015 S. Agnello - Virtus S. Anastasia, il su indicato calciatore era presente al n. 18; nella gara che ci occupa, il calciatore su indicato, inserito in distinta della società S. Agnello al n. 9 sebbene lo stesso fosse in corso di squalifica, come pubblicato sul C.U. Dipartimento Interregionale n. 4 del 27.8.2014 pag. 5, dove veniva pubblicata la squalifica del calciatore in questione, per una giornata effettiva, in relazione alla gara di Coppa Italia serie D Pol. Sarnese – Sorrento Calcio del 14.8.2014. Orbene, rilevato che nella stagione passata la società Sorrento Calcio nonché la società Pol. Sarnese, non hanno disputato gare successive dalla pubblicazione della sanzione a carico del calciatore Vitale Francesco (nato il 14.09.1983) quest’ultimo non ha scontato la sanzione inflitta e pertanto la partecipazione alla gara de qua, del calciatore Vitale Francesco (nato il 14.09.1983) è da considerarsi irregolare perché in corso di squalifica, e certamente ha influito sul regolare svolgimento della gara, agli effetti disciplinari.

Accertato pertanto che il su indicato calciatore non ha scontato il turno di squalifica, dalla giornata successiva alla pubblicazione della sanzione sul C.U., per tutto quanto sopra, in applicazione dell’art. 17 C.G.S.;

 

DELIBERA

di infliggere alla società F.C. Sant’Agnello Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, l’esclusione dalla competizione della Coppa Italia Dilettanti stagione 2015/2016 e l’ammenda di € 100.00.

Ionut Stefan Di Nuzzo