Il Tar della Campania ha dato ragione al Comune di Caserta sullo sgombero del parcheggio interrato di piazza Carlo III, dove sorge la Reggia Vanvitelliana, una struttura strategica in grado di accogliere pullman e auto di coloro che vengono a visitare il monumento borbonico.

Il Comune aveva disposto lo sgombero della struttura, essendo scaduta e mai perfezionata la convenzione stipulata anni fa con il Consorzio Cogein, società che ha gestito il parcheggio, ed essendo dunque di fronte a un’occupazione abusiva.

La Cogein ha fatto ricorso al Tar contro il provvedimento comunale, ma in un primo momento i giudici amministrativi napoletani si sono dichiarati incompetenti, rimettendo la questione nelle mani del giudice ordinario. La Cogein si è opposta, e il Consiglio di Stato ha stabilito che la competenza è del giudice amministrativo. La causa è così tornata al Tar Campania, e l’ottava sezione ha quindi confermato lo sgombero disposto dal Comune (assistito in giudizio dall'avvocato Pasquale Marotta), affermando che l’ente ha «utilizzato il proprio potere autoritativo a tutela di un bene facente parte del patrimonio indisponibile».

Per il Consorzio, invece, il parcheggio non rientrava più nel patrimonio indisponibile del Comune di Caserta, essendo stato inserito nel nuovo Piano Comunale delle Alienazioni e Valorizzazioni. Per il Consorzio, dunque, l'ordinanza di sgombero non poteva essere emessa con i poteri autoritativi dell’ente locale, che avrebbe invece dovuto avvalersi, per riappropriarsi del bene, dei mezzi ordinari previsti dal codice civile a difesa della proprietà e del possesso.

Il legale del Comune, Pasquale Marotta, ha però sottolineato che «è emersa la volontà dell'ente di destinare il bene a uso pubblico di parcheggio (a servizio della Reggia di Caserta) cui ancora è adibito». Il Tar ha poi valorizzato il dato dell’occupazione sine titulo del parcheggio, affermando che l’amministrazione può esercitare il potere di autotutela possessoria adottando un’ordinanza di rilascio.

Secondo il tribunale, tale provvedimento ha natura doverosa e vincolata, e non necessita della preventiva comparazione con gli interessi del privato occupante. Non può essere riconosciuto alcun affidamento “legittimo” in presenza di una situazione connotata da evidente abusività.