di Paola Iandolo
Sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" per l'avvocato Gabriella Bongi difesa dal legale Alessio Ruoppo. L’avvocato Bongi rispondeva di falso, in merito alla violazione dell’art. 481 cp per aver autenticato la sottoscrizione ad un mandato difensivo poi risultata falsa in quanto disconosciuta dalla persona offesa C.E. Accolta la tesi difensiva che ha sottolineato, in primo luogo, l’impossibilità di ritenere con certezza la falsità della firma atteso che tale falsità è stata affermata esclusivamente sulla base del mero disconoscimento da parte della signora fatto su una copia dell’atto e senza alcuna perizia.
In secondo luogo, si evidenziava che il potere ceritificativo del difensore in sede di autenticazione di una sottoscrizione è quello relativo all’ attestazione della provenienza della firma dal cliente. Il reato in questione è configurabile solo nella forma del dolo, da ravvisarsi nella consapevolezza in capo all’avvocato della non provenienza dal cliente della firma al momento dell’autentica. Nel caso di specie, il mandato sottoscritto le è stato fornito da una sua collaboratrice unitamente alla copia della sim e della carta d’identità dellla signora e, pertanto, l’avvocato non aveva motivo di nutrire dubbi su tale provenienza, limitandosi ad una autenticazione differita, prassi diffusa negli studi legali è lecita, come riconosciuto a c più riprese anche dalla corte di cassazione.