Salerno

Firmata oggi dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli un’ordinanza che, in occasione delle festività natalizie e di Capodanno, vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro o alluminio. 

Le disposizioni 

1. è vietata la vendita su tutto il territorio comunale per asporto di: bevande alcoliche, superalcoliche e analcoliche, in bottiglie in vetro, bicchieri in vetro, o altri contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, fatta eccezione per l’ordinario servizio ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze, che occupano, previa autorizzazione, suolo pubblico o aperto al pubblico, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, o attivitàOrdinanza sindacale n. 181/2024 Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni  artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio, compresi i distributori automatici ed in forma ambulante, dal 29 novembre 2024 al 02 febbraio 2025 dalle ore 20:00 fino alla chiusura delle attività, per tutta la durata della manifestazione. 

2. Dalle ore 10:00 del 24 dicembre 2024 alle ore 08.00 del 25 dicembre 2024 e dalle ore 10:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 08:00 del 01 gennaio 2025, nel nucleo urbano circoscritto dalla Z.P.R.U. (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) l’area cittadina così delimitata: “il territorio urbano compreso tra il mare e la linea ferroviaria Salerno – Vietri, precisamente alla via Salvatore de Renzi, tra il fiume Irno a Est e a Ovest la gradinata De Santis – Piazza Alario – Traversa Marcina”. Che con Delibera di Giunta n. 983 del 01/08/2001, è stata ampliata la Z.P.R.U. includendo le vie: a Nord via Pellecchia – via Amaturo – largo Lombardi, compresa piazza Casalbore, Ovest via dei Principati, a Sud via Pietro da Eboli compreso il Trincerone Ferroviario, a Est via Dalmazia, è’ vietata la vendita per asporto di: bevande alcoliche, superalcoliche e analcoliche, in bottiglie in vetro, bicchieri in vetro, o altri contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, fatta eccezione per l’ordinario servizio ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze, che occupano, previa autorizzazione, suolo pubblico o aperto al pubblico, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, o attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio, compresi i distributori automatici ed in forma ambulante. 

3. Su tutto il territorio comunale, è vietata la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluente su suolo pubblico, fatta eccezione per l’ordinario servizio ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze, che occupano, previa autorizzazione, suolo pubblico o aperto al pubblico, di: bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, in bottiglie in vetro, bicchieri in vetro o altri contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, dal 29 novembre 2024 al 02 febbraio 2025 dalle ore 20:00 alle ore 07:00 del giorno successivo.

4. Dalle ore 10:00 del 24 dicembre 2024 alle ore 08.00 del 25 dicembre 2024 e dalle ore 10:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 08:00 del 01 gennaio 2025, fatta eccezione per l’ordinario servizio ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze, che occupano, previa autorizzazione, suolo pubblico o aperto al pubblico, nel nucleo urbano circoscritto dalla Z.P.R.U. (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) l’area cittadina così delimitata: “il territorio urbano compreso tra il mare e la linea ferroviaria Salerno – Vietri, precisamente alla via Salvatore de Renzi, tra il fiume Irno a Est e a Ovest la gradinata De Santis – Piazza Alario – Traversa Marcina”. Che con Delibera di Giunta n. 983 del 01/08/2001, è stata ampliata la Z.P.R.U. includendo le vie: a Nord via Pellecchia – via Amaturo – largo Lombardi, compresa piazza Casalbore, Ovest via dei Principati, a Sud via Pietro da Eboli compreso il Trincerone Ferroviario, a Est via Dalmazia è vietata la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluente su suolo pubblico, di: bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, in bottiglie in vetro, bicchieri in vetro o altri contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio. 

5. E’ vietato su tutto il territorio comunale, abbandonare in modo incontrollato bottiglie in vetro, bicchieri in vetro o altri contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio. 

6. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e visto l’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall’articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D. L. 23.05.2008, n. 92; visto l’articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19/07/2021, avente ad oggetto l’aumento degli importi delle Ordinanza sindacale n. 181/2024  Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali, la violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di euro 500,00 (euro cinquecento), con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma. 

7. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

8. Nel caso si accertino ripetute violazioni della presente Ordinanza, effettuata da gestori degli esercizi su indicati, verrà inoltrata all’Autorità Amministrativa richiesta di emissione Ordinanza di chiusura a tempo determinato dell’attività.