di Paola Iandolo
I giudici della V Sezione Penale della Cassazione hanno annullato con rinvio ad una nuova decisione dei giudici del Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino, l’ordinanza di dissequestro del telefonino del dirigente comunale G.M. indagato a piede libeto nell’ inchiesta sul “Summer Fest 2023”. Ad impugnare l’ordinanza che ha annullato il sequestro bis del telefonino del dirigente comunale alle Finanze per mancanza del fumus commissi delicti sull’ipotesi di falso, erano stati il Procuratore della Repubblica, Domenico Airoma e il sostituto Paola Galdo. Prima dell’udienza la Procura Generale aveva depositato una requisitoria chiedendo che il ricorso della Procura venisse dichiarato inammissibile. I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno invece annullato.
Il tribunale del Riesame
Per il collegio del Riesame di Avellino infatti, come aveva sostenuto anche la difesa di G.M, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Saccone, nell’impugnare il decreto di sequestro, non si ravvisava la gravità indiziaria del contestato falso nella determina 2528, finita nel mirino dell’inchiesta.Nella delibera “incriminata” G.M. non ha però attestato affatto che la East Side (con sede in via Vicolo Conservatorio ad Avellino) abbia documentato l’esperienza pregressa relativamente alle attività di cui sopra, limitandosi a dare atto di aver di aver effettuato le sole verifiche ex artt. 94 e 95 dlgs. 36/23 . Anche qui, come nella precedente contestazione, sarebbe stato al massimo ravvisabile l’abrogato abuso in atti d’ufficio e per i magistrati non c’è alcuna falsità ideologica. Una decisione, quella dei giudici del Riesame, che di fatto colpisce il quadro indiziario nei confronti dei quattro indagati del procedimento cosidetto Summer Festival, insieme a G.M. ci sono anche i riferimenti della stessa società e l’ex assessore comunale Stefano Luongo, indagati in concorso per la presunta ipotesi di falso.
La posizioine della Procura
Per i magistrati di Piazzale De Marsico si tratterebbe invece di una violazione dell’articolo 50 comma 1 lettera b. Una differenza che farebbe sussistere per la Procura il reato di falso, in quanto riguardava le ulteriori attività necessarie per consentire l’espletamento della prestazione principale. Si tratta di quelle relative ad ospitalità, viaggi, trasporti, service, audio luci. Per questo la determina avrebbe falsamente ritenuto la sussistenza del requisito previsto dall’art.-50 comma I lett. b) ovvero il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione della prestazione. Una circostanza falsa per gli investigatori, considerato che la società EAST Side aveva modificato il codice ATECO solo in data 31 luglio 2023 inserendo tra le attività anche le attività di supporto all’organizzazione di spettacoli musicali e tra il 31 luglio e il 16 agosto non aveva svolto attività legate agli stessi spettacoli. Per cui nessuna pregressa esperienza ed il falso. Su questo punto ci sarebbe l’omessa motivazione dei magistrati del Tribunale del Riesame. Si attendono e motivazioni dei magistrati della Suprema Corte.