di Paola Iandolo
"Difettano le esigenze cautelari”. Solo per questo aspetto i giudici dell’Ottava Sezione del Tribunale di Napoli, lo scorso 25 novembre, hanno annullato la misura interdittiva del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione nei confronti di due dei tre imprenditori coinvolti nella seconda misura cautelare dell’inchiesta Dolce Vita.
Nessuna valutazione sulla gravità indiziaria. E' quanto emerso dalle motivazioni relative all’imprenditore E. P., difeso dall’ avvocato Valeria Verrusio, raggiunto aluglio scorso, come gli altri due imprenditori dalla misura interdittiva. Per l’imprenditore il giudice relatore ha sottolineato che la fase del procedimento consente di valutare solo il profilo delle esigenze. Sul punto ha fatto rilevare il Tribunale della Libertà come: “la carenza di attualità delle esigenze cautelari è stata affermata dalla Corte di Cassazione nei confronti del protagonista rincipale delle vicende investigate, Gianluca Festa, chiamato a rspondere in concorso con E. P. del reato ascritto ai due”. Per cui un effetto della pronuncia dello scorso 18 settembre per l’ ex sindaco di Avellino anche sulla posizione degli imprenditori. La decisone, assunta nei confronti del soggetto protagonista degli illeciti accertati, chiamato a rispondere di ulteriori imputazioni, oltre quella ascritta in concorso con E.P., non può che riverberarsi nei confronti dei coindagati, condizionando ogni decisione nei loro confronti”. Dunque vale il giudizio espresso dagli ermellini: “Invero, il cambio di amministrazione derivante dalle dimissioni del Festa dalla carica di Sindaco, è stato giudicato idoneo a modificare la situazione di fatto che fonda il rischio di recidivanza. Di tale argomento il Collegio deve prendere atto, con conseguente annullamento dell’ordinanza emessa anche a carico del ricorrente.La misura interdittiva deve essere quindi caducata”.