“In merito alla vicenda della mancata trasparenza e pubblicità degli atti concorsuali per l’assunzione di personale presso il Comune di Benevento, e in particolare rispetto all’intervento del consigliere comunale Giovanni Zanone, devo sottolineare che quest’ultimo appare assolutamente non attinente al contesto di cui si stanno occupando i consiglieri comunali Gerardo Giorgione e Francesco Farese”.
Così Fioravante Bosco, già segretario generale Uil Benevento ed ex Comandante del Corpo Polizia municipale Benevento.
“Difatti – prosegue Bosco -, i riferimenti citati dal consigliere Giovanni Zanone si riferiscono alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2089 dell’11/03/2021, relativa alla richiesta di un consigliere comunale di ottenere notizie sulla concessione dei benefici (buoni spesa) previsti per la prima fase dell’emergenza Covid-19 dall’ordinanza del capo della Protezione Civile n. 658/2020. Addirittura il CdS respingeva il ricorso del Comune, che aveva appellato la precedente sentenza del TAR, favorevole al consigliere comunale, e decideva che “l’ampia estensione, maggiore dell'accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. da ultimo in questo senso Cons. Stato, V, 13 agosto 2020, n. 5032), desumibile dalla lettera dell'art. 43, comma 2, del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, secondo cui il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione presso cui esercita il proprio mandato politico- amministrativo e dai suoi enti strumentali «tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato». Ma è altrettanto vero che tale ostensione non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall'ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con questi ultimi. Ciò non solo perché ad esso si contrappongono diritti egualmente tutelati dall'ordinamento, ma anche per il limite funzionale intrinseco cui il diritto d'accesso è sottoposto, espresso dall'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 con il richiamo all’utilità delle notizie e delle informazioni possedute dall'ente locale rispetto alla funzione di rappresentanza politica del consigliere comunale”.
L’altra sentenza citata dal consigliere Zanone, la n. 6960 del 28//11/2006 del Consiglio di Stato, sezione V (peraltro molto vetusta), attiene alla disputa di quattro consiglieri comunali ai quali è comunque riconosciuto il diritto di accesso agli atti ma “in modo da arrecare il minore aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per gli uffici e per il personale comunale e la delimitazione, conforme alla legge, delle funzioni dei consiglieri comunali, ai fini dell’applicazione delle norme sull’accesso, avuto riguardo, vale a dire, all’indirizzo ed al controllo sopra specificati” (si trattava di estrarre copia di alcune lettere protocollate in giorni ravvicinati, sulle quali il sindaco aveva apposto il veto!).
Ma qui stiamo trattando un altro argomento, che ha una normativa speciale che lo regola, e precisamente l’art. 19 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che così recita: “1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori (comma così modificato dall' art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016 ). 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1 (comma così modificato dall' art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016 ). 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”.
Il comma 2 della predetta disposizione di legge è quella che permetterebbe, se solo lo volesse, al dirigente esterno Gennaro Santamaria di aggiornare i dati da pubblicare, relativamente a ogni singolo concorso. In mancanza di tale formalità il Giudice amministrativo potrebbe annullare tutte le procedure concorsuali in espletamento, nel caso vi siano dei ricorrenti che avessero subito un nocumento dalla mancata pubblicazione della documentazione prescritta dal decreto legislativo n. 33/2013.
Va detto che la legislazione sulla privacy vieta che vengano impunemente pubblicati i nominativi dei candidati che non hanno superato le prove di concorso, ma non quelli relativi ai vincitori e agli idonei non vincitori. La ratio della norma è quella di evitare che Tizio, non classificatosi tra i vincitori o tra gli idonei, veda sbattuto il proprio nominativo su un albo on line o anche su qualche testata giornalistica che avrà ripreso gli esiti della prova concorsuale per renderla nota ai cittadini.
E ancora, l’art. 1 del decreto legislativo n. 33/2013 descrive la trasparenza come “l’accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.
Detta legge esprime il principio della trasparenza, inteso come “accessibilità totale” alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.
Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
In ordine alla definizione del principio di trasparenza amministrativa val la pena ricordare anche le recentissime affermazioni dell’Adunanza Plenaria del CdS, secondo cui “Il principio di trasparenza, che si esprime anche nella conoscibilità dei documenti amministrativi, rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno Stato di diritto, se è vero che la democrazia, secondo una celebre formula ricordata dallo stesso parere n. 515 del 24 febbraio 2016 (del CdS), è il governo del potere pubblico in pubblico, ma costituisce anche un caposaldo del principio di buon funzionamento della pubblica amministrazione, quale casa di vetro improntata ad imparzialità, intesa non quale mera conoscibilità, garantita dalla pubblicità, ma anche come intelligibilità dei processi decisionali e assenza di corruzione”.
Nella pragmaticità dei suoi passaggi essenziali, occorre evidenziare che la pubblicazione e il relativo “trattamento” dei dati personali, concernenti le generalità dei concorrenti delle procedure concorsuali (siano essi dichiarati vincitori o idonei non vincitori), risultano autorizzati direttamente dal legislatore (art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013). Entrambe le attività, devono sottostare ai principi di pubblicità e trasparenza, i quali rappresentano la stella polare che deve orientare in chiaro, l’operato della Pubblica Amministrazione.
In tale direzione, ampia visibilità non può che essere assegnata proprio ai risultati delle selezioni e dei concorsi pubblici, procedure che, in relazione a quanto dispone il comma 16 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, vengono considerate per legge, a elevato rischio di infiltrazione di fenomeni corruttivi e di maladministration.
In conclusione, Gennaro Santamaria deve pubblicare - volta per volta - gli atti concorsuali di cui detiene la responsabilità all’albo pretorio, nella sezione “amministrazione trasparente”. In particolare, è necessaria la pubblicazione degli estratti di tutti i verbali adottati dalla Commissione giudicatrice di ogni singolo concorso, i quiz o le tracce somministrate ai candidati, sia quelli estratti che quelli non estratti, i nominativi dei candidati ammessi alla prova successiva, le domande somministrate nella prova orale, comprese quelle non estratte, e infine l’esito finale del concorso, con o senza valutazione dei titoli, che com’è noto potrà essere effettuata anche alla fine della prova orale, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione. Tutta la documentazione prescritta dalla legge sia per quanto riguarda i concorsi espletati alla fine del 2023 che per quelli odierni, dovrà essere immediatamente pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente” dell’albo on line del Comune di Benevento, affinché tutti i cittadini e gli interessati ne possano avere la totale e incondizionata conoscenza.
Concludendo, Gennaro Santamaria non deve autorizzare proprio nessuno per ricevere le carte relative alle procedure concorsuali di cui è responsabile, ma deve semplicemente pubblicarle per renderle disponibili a tutto il Mondo!”.
Fioravante Bosco chiude poi con una raccomandazione: “Le procedure concorsuali non sono dei “conclave” ma devono esprimere il punto più alto della sensibilità del governo pubblico nei confronti dei giovani, dei disoccupati e di quanti credono ai principi di imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione”.