L'ex-segretario generale della Uil di Benevento e già Comandante del Corpo di Polizia municipale di Benevento, Fioravante Bosco interviene sulla questione dei concorsi per i vigili urbani a Palazzo Mosti.
Sulla prova i consiglieri comunali Gerardo Giorgione e Francesco Farese si sono visti negare l'accesso agli atti richiesti.
Nel mirino di Bosco, Gennaro Santamaria, dirigente esterno del settore servizi al cittadino e risorse umane del comune di Benevento:
“La legislazione sulla privacy – spiega l'ex Comandante dei Vigili - vieta che vengano impunemente pubblicati i nominativi dei candidati che non hanno superato le prove di concorso, ma non quelli relativi ai vincitori e agli idonei non vincitori. La ratio della norma è quella di evitare che Tizio, non classificatosi tra i vincitori o tra gli idonei, veda sbattuto il proprio nominativo su un albo on line o anche su qualche testata giornalistica che avrà ripreso gli esiti della prova concorsuale per renderla nota ai cittadini. Arrivare a inviare ai consiglieri comunali la risposta negativa con il differimento dell’accesso agli atti a procedura concorsuale conclusa, equivale a dire che i rappresentanti dei cittadini non contano nulla e che devono fare i “bravi”! I consiglieri comunali, a cui la Legge attribuisce anche funzioni di controllo, non possono consultare gli atti concorsuali a babbo morto, cioè quando i vincitori sono già assunti, come successo alla fine dell’anno 2023”.
E dunque evidenzia la raccomandazione rivolta al dirigente Santamaria dal Segretario generale del Comune di Benevento, Riccardo Feola che “invita a rilasciare immediatamente tutti i documenti richiesti dai rappresentanti dei cittadini beneventani”.
Ancora Bosco incalza “L’art. 1 del decreto legislativo n. 33/2013 descrive la trasparenza come “l’accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.
In ordine alla definizione del principio di trasparenza amministrativa val la pena ricordare anche le recentissime affermazioni dell’Adunanza Plenaria, secondo cui “Il principio di trasparenza, che si esprime anche nella conoscibilità dei documenti amministrativi, rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno Stato di diritto, se è vero che la democrazia, secondo una celebre formula ricordata dallo stesso parere n. 515 del 24 febbraio 2016, è il governo del potere pubblico in pubblico, ma costituisce anche un caposaldo del principio di buon funzionamento della pubblica amministrazione, quale casa di vetro improntata ad imparzialità, intesa non quale mera conoscibilità, garantita dalla pubblicità, ma anche come intelligibilità dei processi decisionali e assenza di corruzione”.
Nella pragmaticità dei suoi passaggi essenziali, occorre evidenziare che la pubblicazione e il relativo “trattamento” dei dati personali, concernenti le generalità dei concorrenti delle procedure concorsuali (siano essi dichiarati vincitori o idonei non vincitori), risultano autorizzati direttamente dal legislatore. Entrambe le attività, devono sottostare ai principi di pubblicità e trasparenza, i quali rappresentano la stella polare che deve orientare in chiaro, l’operato della Pubblica Amministrazione. In tale direzione, ampia visibilità non può che essere assegnata proprio ai risultati delle selezioni e dei concorsi pubblici, procedure che, in relazione a quanto dispone il comma 16 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, vengono considerate per legge, a elevato rischio di infiltrazione di fenomeni corruttivi e di maladministration.
In conclusione, Gennaro Santamaria deve pubblicare volta per volta gli atti concorsuali di cui detiene la responsabilità come dirigente esterno all’albo pretorio, nella sezione “amministrazione trasparente”. In particolare, è necessaria la pubblicazione degli estratti di tutti i verbali adottati dalla Commissione giudicatrice di ogni singolo concorso, i quiz o le tracce somministrate ai candidati, sia quelli estratti che quelli non estratti, i nominativi dei candidati ammessi alla prova successiva, le domande somministrate nella prova orale, comprese quelle non estratte, e infine l’esito finale del concorso, con o senza valutazione dei titoli, che com’è noto potrà essere effettuata anche alla fine della prova orale, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione”.
Infine, sulla questione Bosco conclude “sto preparando una nota riepilogativa che sarà inviata all’ANAC, al Prefetto di Benevento e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, alla quale chiederò di essere sentito come persona informata dei fatti”.