Benevento

Il Giudice Sportivo della Serie C ha comunicato i provvedimenti relativi alle partite della dodicesima giornata. Tra gli altri sono stati sanzionati Crotone, Benevento e il giallorosso Meccariello. Ecco i provvedimenti e le motivazioni.

AMMENDA € 3.000,00 

CROTONE

A) per avere, i suoi sostenitori posizionati: 1. nel Settore Tribuna Scoperta Nord (circa il 10%), al 63° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari; 2. nel Settore Curva Sud (circa il 50%), intonato, al 65 ° minuto della gara (ripetuto per circa due minuti), al 91° minuto della gara (ripetuto per circa un minuto) e al 95° minuto della gara (ripetuto per circa un minuto) un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; B) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa 40), posizionati nel Settore Tribuna, al 95° minuto della gara in occasione del secondo goal della squadra avversaria, inveito e indirizzato numerosi sputi verso la panchina avversaria alcuni dei quali colpivano una parte degli occupanti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità delle condotte poste in essere sub A) punto 2 e sub B) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r c.c.). 

AMMENDA € 300,00 

BENEVENTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 75° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.). 

CALCIATORI NON ESPULSI 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

MECCARIELLO BIAGIO (BENEVENTO) per avere, al 95° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, in reazione agli sputi dagli stessi indirizzati verso la propria panchina, raccoglieva una bottiglietta piena d’acqua da terra e la lanciava in direzione della Curva Sud occupata dai tifosi avversari che cadeva sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della condotta e le possibili conseguenze che avrebbe potuto provocare (r. proc. fed., r. c.c.).