Avellino

Raffaele Russo è stato squalificato per due turni dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nel match contro il Latina. L'attaccante dell'Avellino ha lasciato il campo al 32' della ripresa per "condotta violenta" (si legge nel comunicato della Lega Pro) nei confronti di Sevo Ciko, ammonito per aver trattenuto il partenopeo in ripartenza prima del colpo subito al volto. Russo salterà la trasferta di Torre del Greco, la gara casalinga con il Foggia e tornerà a disposizione dello staff tecnico per il match contro il Crotone, in programma lunedì 7 ottobre alle 20.30. Anche l'ammenda di 1500 euro per l'Avellino per i cori offensivi nei confronti della città della squadra avversaria e dei tifosi pontini.

I dettagli dal comunicato della Lega Pro

Squalifica per due gare effettive - Raffaele Russo (Avellino) "per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito una trattenuta da parte di quest’ultimo, reagiva colpendolo con la mano aperta in volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta". 

Ammenda di 1500 euro all'Avellino "per avere i suoi sostenitori (circa il 70%) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato: 1. all’11° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti della città della squadra avversaria, ripetuto per circa un minuto; 2. al 28° minuto del secondo tempo, cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale, ripetuto per circa due minuti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e la gravità del coro sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.)".

Clicca qui per le decisioni del giudice sportivo