Benevento

Riportiamo per intero le motivazioni pubblicate dal Tribunale Federale Nazionale che hanno portato all'assoluzione di Gaetano Letizia ed Enrico Brignola e alla condanna di Cristian Pastina e Francesco Forte.

L’udienza del 29.07.2024 

Prima dell’udienza del 29.07.2024 la Procura Federale provvedeva a notificare l’ordinanza del Tribunale al Sig. COVINO sia tramite raccomandata a.r. che con pec all’indirizzo del suo difensore di fiducia nel procedimento penale pendente. Anche la Segreteria del TFN provvedeva a comunicare l’invito a comparire al Sig. COVINO tramite pec all’indirizzo del suo difensore di fiducia nel procedimento penale. 

La difesa del deferito Enrico BRIGNOLA, a sua volta, depositava agli atti del processo comunicazioni, inviate sia raccomandata a.r. che con pec all’indirizzo del suo difensore di fiducia, recanti l’invito al Sig. COVINO a comparire all’udienza del 29.07.2024 per rendere testimonianza. La difesa del Sig. PASTINA depositava, anch’essa, una comunicazione, inviata al Sig. COVINO tramite raccomandata 1, con la medesima motivazione. 

Altrettanto faceva la difesa del Sig. Gaetano LETIZIA con lo stesso mezzo di trasmissione. Il Sig. Pasquale Pio COVINO, tramite il proprio difensore di fiducia nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Benevento, replicava alla convocazione chiedendo di poter deporre da remoto e ponendo, comunque, la condizione che il “... sig. Covino risponderà alle sole domande sui temi che hanno formato oggetto delle investigazioni difensive svolte dalla difesa del sig. Enrico Brignola, riservandosi la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ciò significa che il sottoscritto difensore, presente all’atto, si riserva la possibilità di consigliare al proprio assistito di non rispondere a domande potenzialmente lesive per la sua posizione processuale dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, poiché – a parere del sottoscritto difensore – l’unica sede deputata all’esercizio della giurisdizione è quella penale ordinaria ... “. Chiedeva quindi che il Tribunale Federale Nazionale accettasse tali condizioni pena la mancata comparizione. Il TFN riteneva di non poter comunicare la propria adesione a tali improponibili condizioni e quindi, all’udienza del 29.07.2024, tenutasi in modalità “in presenza”, il Sig. COVINO risultava assente. Erano invece presenti: per la Procura Federale il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Giorgio Ricciardi, per il Sig. Francesco FORTE, presente personalmente, l’Avv. Enrico Lubrano, per il Sig. Enrico BRIGNOLA, assente, gli Avv.ti Federico Venturi Ferriolo e Paolo Erik Liedholm, per il Sig. Christian Diego PASTINA, anch’egli presente personalmente, gli Avv.ti Fabio Giotti e Giuseppe Annunziata e per il Sig. Gaetano LETIZIA, presente, gli Avv.ti Flavia Tortorella e Angelo Puzo. Il Presidente rappresentava ai predetti la motivazione dell’assenza del Sig. COVINO e, verificata l’assenza di novità sul piano fattuale rispetto all’udienza dell’11 luglio 2024, comunicava alle parti che il procedimento sarebbe stato deciso sulla base di quanto già in atti. 

La decisione 

Il Collegio, avanti di passare alla valutazione, nel merito, delle posizioni dei singoli soggetti attinti dal presente procedimento disciplinare ritiene di dover evidenziare come il corposo quadro documentale offerto dalla Procura Federale a comprova delle proprie asserzioni accusatorie è connotato da numerosissime segnalazioni di movimentazioni bancarie e di indicazioni relativi a reciproci rapporti finanziari fra giocatori (anche non coinvolti nel presente procedimento) e soggetti estranei al mondo federale, volti a delineare un quadro altresì preoccupante del mondo che ruota intorno alle attività ludiche on line ed alle eventuali conseguenze patologiche che l’abuso di tali attività può comportare. 

In tale contesto, come appare dalle ipotesi della Procura Federale, si inseriscono anche le contestate attività di scommesse su partite di calcio che, come è noto, l’ordinamento vieta a tutti i tesserati in via tassativa. Tuttavia il deferimento che ha dato avvio al presente procedimento, fondato esclusivamente su alcuni degli atti del processo penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento nei confronti di una serie di calciatori professionisti, non risultando ancora esaurita la fase di indagini condotte dalla ridetta Procura, appare parzialmente carente sotto alcuni profili e, in particolare, sotto quello dell’individuazione degli addebiti contestati ad alcuni dei deferiti e, più precisamente, dell’accertamento delle singole partite di calcio sulle quali costoro avrebbero scommesso in violazione del disposto dell’art. 24, commi 1 e 2, del CGS. 

Discrimine fondamentale, quindi, è verificare, in concreto, e alla luce delle risultanze investigative in atti, se sia possibile, mediante anche un ragionevole grado di probabilità, tipico della natura del processo sportivo, che gli odierni deferiti possano essere ritenuti responsabili di attività di scommessa su partite di calcio e in quale misura, anche al fine di effettuare una valutazione dosimetrica della sanzione eventualmente da irrogare. 

A tal proposito, rammenta, il Tribunale, che nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo “ Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (tra le più recenti CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 24/2022-2023; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021)” (CFA, SS.UU: n. 008/2024-2025). 

Orbene, dall’esame degli atti acquisiti al procedimento in oggetto, ritiene il Collegio di poter affermare che riguardo alla posizione dei Sigg.ri Gaetano LETIZIA ed Enrico BRIGNOLA non possa essere raggiunta “una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” in quanto non risultano ricorrere quegli “ indizi gravi, precisi e concordanti ” richiesti dalla giurisprudenza endofederale ed esofederale (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 55/2021) per raggiungere lo “standard” probatorio minimo, proprio del processo sportivo

Passando, quindi, a scrutinare, la posizione del Sig. Gaetano LETIZIA, soggetto afflitto da una gravissima forma di ludopatia certificata dalla ASL di Salerno con nota del 17.05.2024 e dallo stesso ammessa in sede di interrogatorio reso il 20.02.2024 al P.M. della Procura della Repubblica di Benevento laddove ha dichiarato di aver perso oltre 1.400.000 euro in vari giochi d’azzardo, dall’esame di quanto in atti il Collegio ritiene di non poter raggiungere alcuna ragionevole certezza che possa portare ad affermare, sia pure seguendo gli “standard” probatori minimi di cui si è detto, che il deferito abbia scommesso anche su gare di calcio direttamente o per interposta persona

Premesso che con annotazione del 29.01.2024 il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, rispondendo a precisa richiesta formulata dalla Procura Federale, testualmente riferisce: “In relazione a quanto richiesto con la comunicazione in riferimento, si rappresenta che, allo stato, non vi è evidenza di scommesse effettuate direttamente dal LETIZIA Gaetano, il cui nominativo è stato erroneamente riportato ...”, dichiarazione di non poco momento, gli addebiti mossi dalla Procura Federale al LETIZIA dovrebbero trovare fondamento nelle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Christian Diego PASTINA in sede di audizione innanzi all’Ufficio inquirente in data 9.05.2024, dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, e in quelle rilasciate dal Sig. Pasquale Pio Covino innanzi alla Procura della Repubblica di Benevento in data 5.02.2024. 

In merito il Collegio rileva che né il PASTINA né, tantomeno, il COVINO dichiarano esplicitamente che il LETIZIA ha effettuato, direttamente o loro tramite, scommesse su gare di calcio ma si limitano solamente a sostenere che quest’ultimo usava i conti gioco a loro intestati, che ricaricava periodicamente tramite vari metodi di pagamento, per la propria attività di scommettitore mai negata dallo stesso che anzi ha evidenziato come fosse solito effettuare scommesse su giochi ad esito istantaneo, i cosiddetti “quick games”, usufruendo di numerosi conti gioco intestati a persone di comodo sia al fine di aggirare la normativa sui limiti di plafond, ricaricando carte di debito di diversi soggetti compiacenti, sia i controlli dei suoi familiari. 

Peraltro il PASTINA, che avrebbe avuto tutto l’interesse ad accusare esplicitamente qualcun altro per le numerose scommesse calcistiche rinvenute sui conti gioco a lui intestati (in tal senso si veda l’annotazione del 22.11.2023 nonché l’annotazione del 12.01.2024 entrambe del NSPV della GdF), nelle dichiarazioni del 9.05.2024 rilasciate alla Procura Federale, mai accusa esplicitamente il LETIZIA ma si limita a insinuare un dubbio sui suoi comportamenti, dapprima dichiarando che in virtù di un rapporto molto stretto fra i due questi aveva tutte le credenziali e i documenti per poter aprire un conto gioco a nome del primo e poi, in merito alla contestazione di aver scommesso su 141 gare di calcio, affermando che le stesse non potevano essere state da lui effettuate perché le date delle giocate, risalenti al 10 e 11 dicembre 2022, combaciavano con la sua convocazione per la disputa della gara Benevento – Cittadella, gara alla quale il LETIZIA aveva assistito dalla tribuna in quanto non convocato, aggiungendo che in tale occasione “... mi veniva riferito dai miei parenti e amici, che Letizia invece di guardare la gara, era impegnato a usare il telefonino ... il giorno dopo ho saputo che Letizia durante la gara giocava non so quale piattaforma e su cosa giocava ... imprecava sul gioco che stava facendo”. Aggiunge poi il dichiarante “ Non sono in grado di dire se Letizia, ... e altri, scommettevano sul calcio”

Comunque, in disparte la compatibilità degli orari delle 141 scommesse con la disputa della gara di calcio, di cui si dirà in seguito, quanto dichiarato dal PASTINA non fa che confermare che il LETIZIA era affetto dal vizio del gioco evidenziando, peraltro, quanto da quest’ultimo sempre sostenuto e cioè che era solito cimentarsi in giochi d’azzardo ad esito istantaneo e non in scommesse su gare calcistiche posto che “imprecava sul gioco che stava facendo” e quindi aveva la percezione immediata dell’esito della scommessa, evidentemente negativo, e quindi incompatibile con le scommesse calcistiche che non consentono un riscontro immediato dell’esito. Né a diversa conclusione può giungersi dall’esame delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Pasquale Pio COVINO innanzi alla Procura della Repubblica di Benevento in data 5.02.2024. Questi, dopo aver ricostruito temporalmente i suoi contatti dapprima con il LETIZIA, poi anche con il PASTINA e il BRIGNOLA, ai quali, fra l’altro, prestava la carta Postepay e quella Revolut per poter ricaricare i conti gioco, o anche apriva conti gioco con le proprie credenziali al fine di consentire una maggiore mole di scommesse, riferisce di aver completamente perso il controllo dei propri conti gioco e dei vari account che erano stati ceduti anche ad altri soggetti, che non indica. Dopo aver spiegato che rimetteva le somme relative alle vincite ai vari scommettitori tramite bonifici bancari disposti di volta in volta a favore del beneficiario indicato dal vincitore, in proposito alle numerosissime scommesse su gare di calcio rilevate dalla Guardia di Finanza sui suoi conti, dichiara che quelle di importo minimo erano certamente state fatte da lui stesso mentre quelle di importo più cospicuo non erano a lui addebitabili testualmente riferendo “Io non so direttamente se loro hanno giocato con le mie credenziali sul calcio, dovete controllare l’importo delle giocate, quelle grosse non le ho fatte io”. 

In tale contesto il COVINO afferma anche “... ho visto che le giocate riguardavano giochi virtuali d’azzardo”, certamente cosa diversa dalle scommesse su gare di calcio che costituiscono eventi reali e non virtuali, e, infine, a precisa domanda, risponde “io non ho certezze di chi fra di loro tre faceva le singole giocate; peraltro accedevano anche contemporaneamente al medesimo account”. 

Orbene, anche a voler dare pieno credito alle dichiarazioni del COVINO, non esiste, allo stato degli atti, alcun elemento che possa consentire di affermare che le scommesso sugli eventi calcistici che compaiono sui conti gioco intestati allo stesso, di importo cospicuo, siano state fatte dal LETIZIA, o dal PASTINA, o dal BRIGNOLA, o da tutti e tre, o da due su tre. Si consideri, ancora, a proposito della posizione del LETIZIA, ma il ragionamento è valido anche per il BRIGNOLA, che la Procura Federale, pur avendo la possibilità di individuare e di indicare le partite di calcio sulle quali risultano aver scommesso il Sig. Francesco FORTE e il Sig. Christian Diego PASTINA, non avendo la possibilità di fare altrettanto per il LETIZIA e il BRIGNOLA, la cui posizione appare certamente più debole sotto il profilo dell’accertamento della responsabilità disciplinare, ha optato per contestare a tutti e quattro lo stesso identico capo di incolpazione, assolutamente generico, senza indicazione delle gare sulle quali il singolo avrebbe scommesso, differenziando le posizioni solo per periodi temporali e campionati oggetto di puntate. Ciò perché nei confronti del LETIZIA e del BRIGNOLA non è dato individuare neanche una gara calcistica sulla quale hanno scommesso. 

Infine, in questo contesto, occorre considerare che la difesa del LETIZIA ha prodotto, unitamente alla memoria depositata prima dell’udienza dell’11.07.2024, le varie movimentazioni sui conti gioco dallo stesso utilizzati per il gioco d’azzardo, intestati a lui medesimo e ai Sigg.ri Davide Dell’Annunziata, Stefano Ferrara, Alessio Letizia e Cosimo Barbato. Analizzando le giocate che compaiono sui singoli tabulati, i cui dati non risultano essere stati contestati dalla Procura Federale, si può riscontrare che tutta l’attività ludopatica del LETIZIA era esercitata sul “quick game” denominato “Aviator” e su qualche altro gioco istantaneo quale “Spaceman”, o “Black Mamba”, o altro. 

Conclusivamente, su oltre 22.000 puntate o scommesse, non è dato ravvisarne una sola che abbia ad oggetto una gara calcistica con la conseguenza che risulta per nulla credibile l’ipotesi che egli abbia scommesso sul calcio solo e esclusivamente sui conti gioco intestati al COVINO che, sotto il profilo della “schermatura” riguardo alla violazione dell’art. 24 del CGS offriva pari garanzia, se non inferiore, a quella degli altri soggetti, alcuni dei quali familiari. 

Il Sig. Gaetano LETIZIA va dunque prosciolto dagli addebiti contestatigli. Ad analoga conclusione si deve giungere per il Sig. Enrico BRIGNOLA. Gli elementi che la Procura Federale individua a suo carico sono davvero labili e forse neanche indiziari. Essi possono riassumersi in alcuni riferimenti fatti dal COVINO nel suo già citato interrogatorio reso il 5.02.2024 innanzi alla Procura della Repubblica di Benevento e in una chat di cui riferisce un’annotazione del NSPV della Guardia di Finanza del 5.1.2024 nella quale si evidenzia che nel telefono in uso al COVINO è stata rinvenuta una chat tra questi e il BRIGNOLA nella quale il primo “... viene “invitato” a non parlare di alcune questioni. Nello specifico, i due soggetti fanno (sotteso, ndr) riferimento al divieto in vigore per i calciatori professionisti di effettuare scommesse (di tipo calcistico, ndr). Si riportano di seguito i messaggi di testo di maggior rilievo investigativo: - Covino Pasquale Pio: “Scusa enri non lo sapevo che sul gruppo potevo scrive la” - Enrico Brignola: “tranquillo frate” - Enrico Brignola: “non dire quelle robe” - Enrico Brignola: “che io non posso fa nulla” - Covino Pasquale Pio: “I calciatori tipo non posso gioca” - Covino Pasquale Pio: “Da quello che ho capito” - Enrico Brignola: “si esatto” - Enrico Brignola: “si non si puo”. Premesso che il Sig. Enrico BRIGNOLA, per quanto in atti, non risulta indagato nel procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, il che potrebbe costituire già un primo incidente indizio di carenza di materiale probatorio a suo danno, valgano per la sua posizione le medesime considerazioni già fatte per il LETIZIA in ordine alle dichiarazioni del COVINO, circa l’assoluta incertezza su chi avrebbe fatto le scommesse sulle partite di calcio, se effettivamente fatte dal LETIZIA, o dal PASTINA, o dal BRIGNOLA, o da tutti e tre, o da due dei tre, nonché quelle relative alla assoluta genericità del capo di incolpazione formulato dalla Procura Federale che non ha avuto la possibilità di individuare le gare sulle quali il BRIGNOLA avrebbe scommesso. Risulta, peraltro, accertato che lo stesso fosse anch’egli un giocatore accanito e, in particolare da una chat con la fidanzata prodotta dalla sua difesa, anch’essa non contestata dalla Procura Federale, risulta che anche lui fosse dedito a giocare ai “quick games” quali “ Aviator” e “ slot machines” tant’è che la fidanzata gli scrive testualmente: “ Ti svegli con l’aereo in mano e ti addormenti con le corse dei cani”, senza mai fare alcun riferimento a scommesse sul calcio. Di qui i vari movimenti di denaro con gli altri soggetti e con il COVINO che prestava le sue carte per le ricariche e i suoi conti gioco per le puntate. A tal ultimo proposito è bene evidenziare che i cospicui movimenti di denaro fra i vari calciatori coinvolti nel procedimento e fra questi e il COVINO, che, di fatto, hanno dato origine alle indagini disposte dalla Procura di Benevento, sono definiti dalla stessa Procura Federale, nella relazione d’indagine del 29.03.2024, come non implicanti, necessariamente, scommesse su eventi calcistici. 

In tale contesto la chat intrattenuta con il COVINO, di cui alla citata annotazione del NSPV della Guardia di Finanza, appare assolutamente priva di valore probatorio, anche solo indiziario, considerato, ancora, che non risulta riportato, nell’annotazione in questione, né altrove, neanche la frase (del COVINO? del BRIGNOLA?) che avrebbe dato origine allo scambio di messaggi oggetto d’esame. Inoltre è d’uopo osservare che nel capo di incolpazione del BRIGNOLA, di cui al deferimento, si legge testualmente “... aver effettuato - quantomeno dalla stagione sportiva 2021/22 e nella stagione sportiva 2022/23 – scommesse ...” e quindi il periodo oggetto di contestazione è quello che va dall’1.07.2021 al 30.07.2023 nel mentre la chat di cui riferisce la Guardia di Finanza risale al 28.04.2021 e dunque a periodo antecedente a quello di cui al capo di incolpazione. 

Ne consegue il proscioglimento anche del Sig. Enrico BRIGNOLA. Al contrario, alla luce degli atti in giudizio, ritiene questo Tribunale che il Sig. Francesco FORTE ed il Sig. Christian Diego PASTINA debbano essere ritenuti responsabili degli addebiti loro ascritti. Questioni sistematiche impongono di trattare singolarmente le diverse posizioni oggetto di deferimento. 1. Con riferimento al Sig. FORTE, dalla complessiva lettura dell’atto di deferimento, si evince che al predetto viene contestata l’effettuazione di n. 7 scommesse calcistiche su un conto gioco a lui intestato. Il dato in questione appare di palmare evidenza e non viene posto in dubbio neanche dall’odierno deferito il quale, tuttavia, sotto il profilo sostanziale, ha sostenuto che le scommesse, relative a sole 4 partite, siano state episodicamente effettuate dal fratello, all’epoca dei fatti minorenne e a favore del quale il FORTE avrebbe proceduto ad aprire un conto gioco, al fine di eludere il divieto normativo di partecipazione ai giochi on line per i minorenni, per consentirgli di poter effettuare scommesse solo sul tennis. Ha aggiunto, poi, che nei giorni di effettuazione delle scommesse, non aveva la disponibilità del proprio telefono, in quanto lasciato in possesso del medesimo fratello minorenne ad evitare che la moglie potesse controllare la sua posizione territoriale. Ha, poi, posto l’accento sul carattere meramente episodico del fatto contestato e sull’irrisorietà della somma scommessa, in un periodo di tempo estremamente circoscritto. Sul punto ritiene questo Tribunale che appare sufficientemente provata la responsabilità del deferito essendo pacifica la circostanza che, sul proprio conto gioco e, quindi, direttamente imputabile alla sua persona ed al suo account, sono state effettuate le scommesse sportive incriminate, inequivocabilmente riferibili a partite di calcio, in violazione del divieto regolamentare. Appare, quindi, evidente che il deferito avrebbe dovuto fornire ampie, argomentate ed approfondite argomentazioni contrarie, al fine di superare l’indiscutibile dato sopra esposto. Al riguardo, a parere di questo Tribunale, risulta non verosimile quanto asserito dal FORTE in ordine all’utilizzo del conto gioco da parte del fratello minorenne e della contestuale indisponibilità del telefono cellulare. Non ha infatti credibilità la dichiarazione apocrifa del fratello depositata in atti dal deferito, peraltro non assistita da alcuna pur possibile forma di assunzione di responsabilità. Mentre, confortano sul piano indiziario (al limite della prova certa) le circostanze che il conto de quo è stato aperto il giorno 12 maggio 2022, nel quale dalla fine della mattina alle 21.05 di sera sono state effettuate quattro scommesse su una medesima partita di importi (euro 200,00; 800,00; 500,00; 500,00) sicuramente indisponibili per un minorenne tantopiù (secondo la tesi difensiva) al primo approccio con scommesse su partite di calcio. Così come la scommessa plurima (tre partite) del 14 maggio risulta decisamente poco ascrivibile ad un minore amante del tennis e scommettitore (con il fratello) su partite di tale sport. Invero anche la supposta indisponibilità volontaria del telefonino – non assistita da alcun riscontro diverso dall’affermazione apodittica del fatto - non avrebbe comunque impedito l’accesso del FORTE al proprio conto gioco mediante altri strumenti informatici, mentre non vi è evidenza di un espresso e manifesto dissenso alle operazioni poste in essere delle quali il FORTE ha affermato di essersi accorto solo dopo la notifica della vincita. Occorre, poi brevemente argomentare in ordine all’eccezione della difesa relativa alla supposta violazione dei principi di proporzionalità e di concorrenza, di matrice comunitaria, nonché dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art.3 e 97 della Costituzione. Secondo la prospettazione della difesa, la ratio della norma, letta conformemente ai principi sopra elencati, dovrebbe portare ad una interpretazione della stessa volta a sanzionare il divieto di scommesse solo qualora l’associato possa trarre una qualche utilità, ritenendo sussistente il cd. “dolo specifico”. Più in specifico dovrebbe comportare un dolo da illecito sportivo. Ma il tenore letterale della disposizione depone esattamente nel senso contrario prospettato dalla difesa del FORTE, né tale disposizione, evidentemente posta a tutela dei principi di etica e morale stabiliti a fondamento dell’ordinamento sportivo, appare orientata ad eliminare, in radice, ogni possibilità di conflitto – anche meramente potenziale – fra i predetti valori ed il mondo sportivo. Si badi, fra l’altro, che il divieto è rivolto non solo ai calciatori del settore professionistico ma a tutti i soggetti facenti parte dell’ordinamento federale appartenenti a tale settore; quindi non si comprende quale possa essere la paventata lesione dei principi di uguaglianza, in ragione della particolare natura dell’attività prestata. La tenuità del divieto di cui al secondo comma dell’art. 24, nel senso di ritenere sanzionabile esclusivamente le scommesse presso soggetti non autorizzati, trova la sua ratio nella sostanziale differenza della platea soggettiva destinataria del precetto, vale a dire i soggetti facenti parte del settore dilettantistico. 

Ritenere censurabile il divieto in questione solo in ragione dell’eventuale utilità conseguita, vale a dire qualora il fine (implicito) sia quello di alterare il regolare svolgimento dei campionati ovvero di trarre vantaggi dalla conoscenza di alcuni risultati alterati, cosi come sostenuto dalla difesa del deferito (pag.13 della memoria difensiva), varrebbe a sussumere la disposizione in questione nella più generale violazione caratterizzante un vero e proprio illecito sportivo, rendendo, de facto, del tutto pleonastica l’esistenza stessa del precetto in questione. 

Anche le doglianze in ordine alla sanzione minima pari a 36 mesi prevista dall’ordinamento sportivo non può trovare accoglimento in quanto, come è evidente, l’ordinamento sportivo dispone degli strumenti necessari per consentire – come di vedrà nel caso di specie – un’equa valutazione dosimetrica nell’irrogazione della sanzione stessa. Del tutto irrilevanti, poi, appaiono le comparazioni effettuate con gli altri ordinamenti sportivi, in ragione dell’assenza in materia di una direttiva generale volta ad orientare il legislatore nazionale ed essendo demandata alla piena ed insindacabile autonomia degli ordinamenti federali, l’ambito oggettivo e soggettivo degli obblighi in capo agli associati e l’entità delle sanzioni da irrogare. 

Concludendo in merito alla posizione del Sig. FORTE, risultato anche estraneo a qualsiasi rapporto con il Covino e con altri “canalizzatori” di scommesse peraltro sfumatisi nel corso del procedimento disciplinare, e venendo alla sanzione da irrogare, ritiene il Tribunale che la circostanza che il Forte abbia chiuso il conto utilizzato per le sette scommesse in tempo molto ridotto rispetto alla sua apertura costituisce attenuante ex art. 13, comma 1 lett. c), CGS, cui può aggiungersi la concessione delle attenuanti generiche per la sporadicità della violazione e l’entità delle somme scommesse, certamente non rilevanti per un calciatore professionista. Come se il Forte abbia momentaneamente ceduto ad uno stimolo da scommettitore (peraltro, di regola, su gare di tennis) con una scivolata certamente vietata ma non particolarmente pericolosa. 

Sanzione equa, si ritiene, quindi, la squalifica per mesi 9 (nove) e l’ammenda di euro 6.000,00 (seimila) considerato che non possono trovare applicazione le richieste sanzionatorie della Procura Federale, relativamente alla commutazione della squalifica in prescrizioni alternative, ai sensi del disposto dell’art. 128 CGS, posto che manca il requisito dell'ammissione di responsabilità da parte del tesserato. 

2. Con riferimento alla posizione del Sig. PASTINA, assumono rilievo le risultanze delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza e le conseguenti ammissioni effettuate dal PASTINA anche in sede di audizione personale innanzi alla Procura della FIGC. La difesa del PASTINA contesta, da un lato, l’avvenuta apertura - e l’esistenza - del conto Hill Side intestato a suo nome e, da ultimo, con la memoria difensiva integrativa, anche l’effettuazione delle quattro scommesse in precedenza esplicitamente ammesse, eccependo al riguardo l’utilizzo dell’account a lui intestato da parte di diversi soggetti. La tesi sostenuta non appare, tuttavia, convincente. Con riferimento alle scommesse effettuate e risultanti sul conto Hill Side, di cui dà ampia contezza la Guardia di Finanza, non appaiono apprezzabili le considerazioni effettuate dal PASTINA che, invero, si è limitato a sostenere di non aver aperto alcun conto presso la cennata piattaforma, ma ha anche aggiunto di non voler sporgere denuncia per la grave violazione che sarebbe avvenuta - qualora il conto fosse stato aperto a sua insaputa ed a suo nome – da soggetti a lui sconosciuti, anche per le gravi conseguenze che tale circostanza può potenzialmente comportare. A tal proposito, poi, come già osservato con riferimento alla posizione del LETIZIA, il deferito in questione si limita ad insinuare un dubbio sui comportamenti di quest’ultimo nel senso che lamenta l’impossessamento di fatto del suo account e la disponibilità di tutte le credenziali necessarie per aprire anche uno o più conti a suo nome, senza tuttavia addebitargli alcun comportamento specifico. Né il Pastina, oltre che lamentare l’intrusione di terzi sui propri conti e la conseguente non imputabilità ad alcuno (ad eccezione delle quattro scommesse dal medesimo ammesse) degli intrusi, ha affermato e neppure dedotto circa la sua estraneità alla effettuazione di scommesse sul calcio. In merito, poi, alla sostenuta inesistenza del conto “Hill Side”, asserzione che la difesa ritiene possa trovare fondamento nelle considerazioni formulate nell’ultima memoria difensiva, questo Tribunale osserva che, invero, la risposta formulata dalla Procura della Repubblica a seguito della richiesta dei tabulati di dettaglio dei conti, si limita a dare contezza dell’invio del solo conto Vincitù ma non esclude l’esistenza dell’altro conto che, come ha fatto correttamente osservare il rappresentante della Procura Federale, è gestito da società avente sede fuori dal territorio italiano. 

Nel contesto delle circostanze sopra esposte, il Pastina, in particolare, ha negato di aver effettuato le 141 scommesse su partite di calcio risultanti sul suo conto gioco di cui in particolare quelle nei giorni 10 e 11 dicembre 2022, insinuando che le stesse potessero essere state fatte dal Letizia presente in Tribuna durante la partita del 12 dicembre notato (da parenti e amici non indicati nominativamente) “smanettare”, imprecando, sul proprio telefonino. Al riguardo, già si è detto, esaminando la posizione del LETIZIA, che il suo comportamento (giocare imprecando) comporta l’effettuazione di giochi e scommesse “quick games”, consentendo di conoscere immediatamente l’esito della scommessa (laddove per i risultati delle partite di calcio occorre evidentemente attenderne l’esito temporalmente differito). Inoltre, i tempi delle scommesse in esame risultano assolutamente compatibili con le attività sportive del Pastina, risultando compatibili anche gli orari del pranzo e della cena e la mezz’ora successiva all’arrivo allo stadio; laddove assai significativamente l’ultima delle scommesse è delle 14,01; un’ora prima dell’inizio della gara. Circostanza, quest’ultima, inconfutabile e prova certa che quelle scommesse non sono state effettuate dal Letizia (che smanettava e imprecava in tribuna, durante la partita; cioè, dopo le ore 15:00). Venuta così meno l’insinuazione (per vero significativa) in danno del Letizia e in assenza di altra diversa tesi difensiva (che non sia quella generica, come tale insignificante, del “tutti giocavano su tutto”) specifica rispetto a tali scommesse, conclusione da indizi precisi, plurimi e concordanti è che queste scommesse vanno addebitate al Pastina. Ne deriva la piena responsabilità degli illeciti a lui ascritti, non rilevando, in questa sede, fra l’altro, la mancata volontà della Procura Federale di procedere all’accordo ex art.126 CGS FIGC in ragione anche di quanto sostenuto da autorevole indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “Se si è ritenuto che sussista un obbligo deontologico della Procura federale di dare riscontro a una proposta di accordo per la riduzione della sanzione (obbligo la cui mancata osservanza, peraltro, non comporta nullità del deferimento), l’art. 126 C.G.S. non costringe in alcun modo l’Organo requirente ad accettare, formulare una controproposta o respingere motivatamente la proposta di accordo (Corte fed. app., Sez. I, n. 71/2021-2022). Viene in gioco, invece, una valutazione rimessa all’esclusivo apprezzamento discrezionale della Procura federale, con il solo limite ostativo del comma 7 dell’art. 126; apprezzamento che non è possibile sindacare in sede giustiziale” (Corte Federale app., sez. I, 28 giugno 2024, n.134). Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene di condividere le richieste della Procura Federale, riconoscendo al deferito l’attenuante conseguente al suo conclamato stato patologico da ludopatia con sanzione finale che si ritiene equa nella misura di anni 2 (due) di squalifica ed euro 15.000,00 (quindicimila) di ammenda. 

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i sigg.ri Gaetano Letizia ed Enrico Brignola. Irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Christian Diego Pastina, anni 2 (due) di squalifica ed euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda; 

- per il sig. Francesco Forte, mesi 9 (nove) di squalifica ed euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda. Così deciso nella Camera di consiglio del 29 luglio 2024. 

I RELATORI Pierpaolo Grasso Giammaria Camici 

Depositato in data 7 agosto 2024. 

IL SEGRETARIO Marco Lai 

IL PRESIDENTE Carlo Sica