L'espulsione durante l'intervallo di Turris-Avellino determina un turno di stop per Michele D'Ausilio che salterà la sfida tra gli irpini e il Benevento, in programma lunedì sera al "Partenio-Lombardi". Giornata di squalifica per l'ex Cerignola e per Stefano Esempio della Turris, da rosso diretto al rientro negli spogliatoi nel match del "Liguori". C'è anche un'inibizione fino al 29 aprile e un'ammenda di 500 euro per il segretario generale dell'Avellino, Tommaso Aloisi, e una multa di 3500 euro al club determinata da lancio di fumogeni e danni a seggiolini e servizi igienici da parte dei tifosi presenti nel settore ospiti e per il ritardo del secondo tempo causato dalla rissa tra dirigenti, calciatori e staff di entrambe le squadre all'intervallo.
I provvedimenti del giudice sportivo
Squalifica per una gara effettiva - Michele D'Ausilio Guadagno (Avellino) "per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante un assembramento fra calciatori e tesserati di entrambe le squadre che stava degenerando in rissa, si spingeva reciprocamente con Esempio Stefano e tentava di colpirsi, reciprocamente, con pugni e manate senza riuscirci in quanto entrambi trattenuti dai compagni delle rispettive squadre. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale).".
Dirigenti espulsi - Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 29 aprile 2024 e 500 euro di ammenda per Tommaso Aloisi (Avellino): "per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti dei tesserati avversari in quanto durante un assembramento fra calciatori e tesserati di entrambe le squadre che stava degenerando in rissa, spintonava alcuni avversari pronunciando nei loro confronti frasi irriguardose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale)".
Ammenda di 3500 euro per l'Avellino "A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, al 7° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per circa 40 secondi; 2. nell’aver lanciato, all’8° e 9° minuto del primo tempo, sul terreno di gioco due fumogeni determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per circa 1 minuto e 30 secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione degli stessi; 3. nell’aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un fumogeno determinando una breve sospensione della gara per un minuto da parte dell’Arbitro; 4. nell’avere divelto quattordici seggiolini posti all’interno dello stesso Settore; 5. nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati; B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo, di cinque minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati per una rissa che si era venuta a creare tra dirigenti, calciatori e staff di entrambe le squadre al termine del primo tempo. Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A), misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub A) n. 1), 2) e 3), rilevato che le condotte sub A) n. 1), 2) e 3) hanno determinato l’interruzione temporanea della gara, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto)".
Ammenda di 1800 euro per la Turris "A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 59° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semivuota, sul terreno di gioco all’indirizzo dei componenti della panchina avversaria, senza colpire alcuno; B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo, di cinque minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati per una rissa che si era venuta a creare tra dirigenti, calciatori e staff di entrambe le squadre al termine del primo tempo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.)".
Squalifica per una gara effettiva - Stefano Esempio (Turris) "per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante un assembramento fra calciatori e tesserati di entrambe le squadre che stava degenerando in rissa, si spingeva reciprocamente con D'Ausilio Michele e tentava di colpirsi, reciprocamente, con pugni e manate senza riuscirci in quanto entrambi trattenuti dai compagni delle rispettive squadre. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale)".