Avellino

Ammenda di duemila euro sia per l'Avellino che per il Brindisi: ecco i provvedimenti del giudice sportivo della Lega Pro per il match giocato sabato scorso al "Partenio-Lombardi".

I provvedimenti

Ammenda di duemila euro all'Avellino "A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Avellino, intonato, al 56° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per cinque minuti che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° minuto della gara, un fumogeno e due petardi di notevole potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerati la particolare odiosità della condotta sub A) e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)"

Ammenda di duemila euro al Brindisi "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. fatto esplodere, al 1° e 2° minuto del primo tempo, tre petardi nel proprio Settore; 2. nell’aver lanciato, durante la gara, quattro petardi di notevole potenza nel recinto di gioco, undici fumogeni nel recinto di gioco e otto fumogeni sul terreno di gioco in prossimità della bandierina, senza colpire alcuno ma, determinando, con tale condotta, la bruciatura del telo di copertura di un LED pubblicitario posto a bordo campo, di due cavi elettrici, di cui uno in prossimità del LED posto a bordocampo, di un tubo antincendio e di alcune zolle del campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che i fatti sopra indicati sono connotati da gravità, in quanto hanno rappresentato un rischio per l’incolumità dei tesserati e provocato danni ai LED pubblicitari (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto)"

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