Avellino

SOCIETA' AMMENDA € 800,00 

CASERTANA

A) per avere i propri sostenitori lanciato durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco di cui uno causava il danneggiamento del manto erboso in prossimità della bandierina del calcio d’angolo; B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. 

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto). 

AMMENDA € 700,00 

BRINDISI

A) per avere i suoi sostenitori lanciato, a fine partita, due bottigliette d’acqua semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, puntato un raggio laser di colore verde all’indirizzo dell’Arbitro. 

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il mancato funzionamento dell’impianto audio non consentiva l’effettuazione del relativo annuncio, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. Arbitro, r. proc. fed., r. c.c.). 

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR) MOSCARITOLO ANTONIO 

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR) MAIURI VINCENZO 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

MARTIGNAGO RICCARDO (SORRENTO) con il pallone non a distanza di gioco, colpiva volontariamente con un calcio alla gamba un calciatore avversario (r. Assistente Arbitrale n.1). 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 

DIABY ABOUBAKAR (LEGNAGO SALUS) 

CALCIATORI NON ESPULSI 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR) 

MERCATI ALESSANDRO (GUBBIO) SBRAGA ANDREA (POTENZA) 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 

 

PALMIERO LUCA (AVELLINO) FORTE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA) PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA) MONTI NICCOLO (BRINDISI) MORA LUCA (FIORENZUOLA) CASOLARI FEDERICO (GUBBIO) SAPORITI EDOARDO (POTENZA) BLONDETT EDOARDO SORRENTO) FUSCO FRANCESCO (SORRENTO) DI MARCO TOMMASO (VIRTUS FRANCAVILLA)