Pene più severe per le baby gang e la criminalità minorile: il consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto "decreto-Caivano", che prevede un inasprimento delle sanzioni su tutti i fronti.

Caivano, arriva il commissario straordinario

Via libera al risanamento e alla riqualificazione dell'area del Parco Verde e non solo. Nominato il commissario straordinario: si tratta di Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato e "che avrà il compito di adottare, entro 15 giorni, d'intesa con il comune di Caivano e il Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio, un piano straordinario d'interventi infrastrutturali e di riqualificazione del territorio comunale". A disposizione 30 milioni di euro. Prevista l'assunzione di 15 nuovi membri della polizia locale per il controllo del territorio.

Daspo urbano anche per chi ha 14 anni

Come si legge nella nota del Governo, "il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore. Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe".

Non solo. "Si ampliano i casi nei quali il questore può disporre altre misure accessorie (per esempio l'obbligo di presentarsi all'ufficio di polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l'obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari, il divieto di allontanarsi dal comune). In materia di prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (il cosiddetto "daspo Willy" contro la movida violenta) può essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Si amplia la platea dei soggetti nei confronti dei quali il questore può disporre tale divieto: oltre che nei confronti delle persone poste in stato di arresto o fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, o condannate anche con sentenza non definitiva, la misura può essere applicata alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere. La durata massima della misura è aumentata: si passa da una durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni a una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni".

Inoltre, si inaspriscono le pene per chi infrange questi divieti, che passano da un massimo di due anni di reclusione e di 20mila euro di multa a un massimo di tre anni e di 24mila euro. Aumentata anche la durata massima del foglio di via obbligatorio

La stretta contro chi va in giro con le armi.

Si potenzia la facoltà di arresto in flagranza per il reato di "porto d'armi od oggetti atti ad offendere" e si inaspriscono, fino a raddoppiarle (si passa in alcuni casi da un massimo di due a un massimo di quattro anni di reclusione) le sanzioni relative a tale reato. Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni. Prevenzione della violenza giovanile e divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione e servizi informatici

Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle baby-gang, si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell'"avviso orale". Attualmente, la misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con le nuove norme, l'avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni.

Cellulare vietato per i minorenni criminali

Si prevede che ilqQuestore possa proporre all'autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell'avviso orale, la sanzione penale prevista per i maggiorenni (reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 1.549 a euro 5.164).

Si introduce una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyber-bullismo, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento.

Istituita anche una nuova tipologia di ammonimento per i ragazzini tra i 12 e i 14 anni.

Le pene alternative al carcere

Modifiche al percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale. "Tale programma deve prevedere lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profìt o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza; in caso di esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato; in caso di esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma, rimette gli atti al p.m. per la prosecuzione del procedimento".

Trasferimento in carcere ordinario per gli ex minorenni

"Si introduce la possibilità che il direttore dell'istituto penitenziario chieda al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall'istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne, il quale con i suoi comportamenti, cumulativamente: compromette la sicurezza o turba l'ordine negli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. Se il detenuto è di età compresa tra 21 e 25 anni, la richiesta di nulla osta è possibile se il detenuto stesso abbia realizzato anche una sola delle condotte sopra descritte".