Con l'ordinanza 405/2023 il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha disposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e di vendita ed asporto di bevande in bottiglia di vetro ed in lattina all’interno ed all’esterno dello Stadio Partenio-Lombardi.
Alla base dell'ordinanza la necessità di attuare misure di prevenzione, anche alla luce delle linee comportamentali disposte dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e emerse in sede di tavolo tecnico tenuto presso la Questura di Avellino, atte a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche che si terranno all’interno dello stadio comunale “Partenio-Lombardi”, nonché a prevenire possibili e concrete occasioni di violenza o atti vandalici;
Pertanto in occasione di tutte le partite che si disputeranno presso lo stadio “Partenio-Lombardi” nella stagione calcistica 2023/2024, vige il divieto assoluto di vendita di bevande alcooliche nonché il divieto assoluto di vendita di bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro ed in lattina nelle tre ore precedenti l’inizio della partita e nell’ora successiva alla fine della partita, anche da consegnarsi in loco o per asporto, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo o al banco, a tutti gli esercizi e circoli, nonché agli esercenti in forma ambulante, all’interno dell’area delimitata dalle seguenti strade, pure ricomprese: Via De Gasperi, Via Annarumma, rotatoria Amoretta, Via Tino, Via Zoccolari, Via Greco, Via Scandone, Via Don Giovanni Festa.
Le violazioni comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 secondo le procedure previste dalla Legge 24/1171981 n. 689. In caso di secondo accertamento si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, anche alla sospensione dell’autorizzazione a norma di legge.