Benevento

H annullato sia l'intimazione di pagamento, sia la cartella alla quale si richiamava. E' la sentenza del giudice Flavio Cusani, che ha accolto l'opposizione presentata, attraverso l'avvocato Michele Rillo, dal titolare di una ditta di Torrecuso. Nel mirino, in particolare, una intimazione di pagamento ricevuta nel marzo del 2022, 'contrastata' limitatamente all’avviso di addebito del Medio Credito Centrale Banca del Mezzogiorno, “asseritamente notificato in data 12/12/2018 come cartella di pagamento” per complessivi 7.352 euro. Soldi chiesti dopo il pagamento di 6.645 euro fatto dalla banca al Monte dei Paschi di Siena per escussione della garanzia prestata dal Fondo per la restituzione di un mutuo di 75mila euro contratto dal commerciante. Un finanziamento da rimborsare in 5 anni con dieci rate semestrali, ma nel corso del rapporto si era poi verificata l’insolvenza della impresa.

Il legale dell'imprenditore aveva eccepito “la mancata notifica degli atti presupposti, la decadenza da potere di riscuotere, la prescrizione del credito, l’insussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura di riscossione coattiva mediante ruolo per il recupero di quel credito avente natura privatistica, in quanto prevista, ex art. 17 D. Lgs. 46/99, per le sole entrate di natura pubblicistica, per cui la MCC-BDM avrebbe avuto l’onere di acquisire, preventivamente rispetto all’iscrizione a ruolo, idoneo titolo esecutivo della propria pretesa creditoria”.

Nel motivare il suo sì all'opposizione, il giudice sottolinea che ciò che "l’opponente chiama “avviso di addebito del Medio Credito Centrale Banca del Mezzogiorno s.p.a. in realtà è la cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione asseritamente notificata personalmente”. Secondo Cusani, “l’Agenzia delle Entrate Riscossione si è limitata a produrre una relata di notifica effettuata in data 12/12/2018 ma non l’atto cui essa si riferisce, che dovrebbe essere la cartella di pagamento. Senza la produzione della cartella non è possibile riferire la relata di notifica alla detta cartella di pagamento, né controllore i dati relativi alla dichiarazione di esecutività del ruolo e la data di trasmissione del ruolo all’agente di riscossione, ai fini del controllo della maturazione del termine di decadenza.

Ciò posto e considerato che già questo basterebbe ad accogliere l’opposizione all’intimazione di pagamento, in quanto illegittimamente emessa per mancata prova della notifica dell’atto presupposto (cartella di pagamento in essa richiamata), va rilevato che è fondato anche l’altro motivo di opposizione, quello fondato sulla mancanza di un titolo esecutivo a favore della MCC BDM s.p.a”.