Arriva la delibera con cui il sindaco di Avellino disponeil divieto assoluto di abbruciamentodi vegetali, residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole e nei terreni, anche se incolti, degli orti parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di qualsiasi residuo vegetale agricolo e forestale.
Il divieto scatta dal 15 giugno fino al 30 settembre 2023 su TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE salvo proroghe, disposte con DDGR.
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 182, comma 6-bis del D. Lgs 3 aprile 2006 n.152
Considerato che il territorio comunale di Avellino durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree; Il Comune ha ritenuto necessario, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno.
Pertanto si ordina A TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:
- alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 5 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
- al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanze organiche, aree di sosta turistiche...) da effettuare, con
mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia minima di 5 metri.
- al decespugliamento laterale delle aree adiacenti i boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
E’ FATTO ALTRESI’ DIVIETO al fine della prevenzione degli incendi lungo tutte le strade, nelle campagne e nei boschi di:
- accendere fuochi di ogni genere;
- gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto
dall’art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali
autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che
producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione
che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo
e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché
altri articoli pirotecnici (se non espressamente autorizzati) ad una distanza non inferiore a 1
km dalle superfici boscate o pascoli;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree
boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel
rispetto delle norme e regolamenti vigenti.
Si avverte che in caso di mancato adempimento del presente provvedimento, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000, dall’art. 178 bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione
sostenibile del patrimonio forestale regionale” e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l’applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale.
Il Comune pertanto demanda alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, ai Carabinieri Forestali ed ai soggetti autorizzati l’esecuzione della presente Ordinanza. Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune di Avellino o agli organi di polizia
eventuali trasgressori.