Sorrento

Tramonta definitivamente il progetto dell'ingegner Antonio Elefante di realizzare un complesso residenziale di 56 appartamenti e 200 box a Sorrento. La sentenza del Consiglio di Stato fa calare il sipario su una vicenda politico-imprenditoriale che ha riempito le cronache e contrapposto giudici sulla fattibilità del progetto di demolizione e ricostruzione degli ex cantieri nautici Aprea in Via Santa Lucia. Anche in questo caso, come per quello di Sant'Agnello, il progettista aveva elaborato un programma di housing sociale con la realizzazione di un palazzo di otto piani, di cui tre interrati, alto venti metri.
Il complesso prevedeva la realizzazioni anche di attici con piscina e giardini pensili per un 'operazione di svariate decine di milioni di euro.

Il ricorso dei confinanti alla fine è stato accolto in toto

Contro l'operazione immobiliare hanno presentato ricorso i fratelli Mario e Michele Apreda patrocinati dall'avv. Francesco Saverio Esposito, confinanti con gli ex cantieri, e che dopo un susseguirsi di ricorsi a vari livelli giudiziari hanno visto riconosciute le contestazioni mosse al progetto autorizzato dal Comune di Sorrento e anche dalla Sovrintendenza di Napoli.
Una storia iniziata nel 2017 e che due anni dopo faceva registrare la decisione del Tar Campania di annullare l'autorizzazione a costruire con successivo ricorso al Consiglio di Stato che aveva lasciato aperto spiragli a un ulteriore ricorso da parte delle società proponenti il progetto sull'applicabilità in area PUT della costiera sorrentina-amalfitana del "piano casa" approvato dalla Regione Campania e sulla cui inefficacia il legale degli Apreda ha costruito un'interpretazione che ha ottenuto costanti e puntuali riconoscimenti in sede giudiziaria fino all'epilogo della vicenda con la sentenza definitiva del Consiglio di Stato che chiude il discorso sull'affaire edilizio progettato da Elefante.

Le motivazioni della sentenza

Il CdS sulla scorta della decisione della Consulta 261 del 28 dicembre 2021 ribadisce l'inderogabilita' delle disposizioni del Put prevalenti gerarchimente su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.Principio assunto dalla normativa statale a valore imprescindibile.

Rigettando tutti i motivi proposti dalle società  ricorrenti ,compresi quelli con i quali  si paventava la possibilità di un intervento sempre di housing sociale ma più ridotto soprattutto con riguardo alle altezze,il.CdS ha ,in pratica,escluso che nell'area di via S.Lucia possa eseguirsi alcun intervento di edilizia residenziale.
Vale in proposito  quanto già  affermato con la sentenza parziale 8559 del 28 dicembre 21 e cioè che nuovi vani residenziali sono consentiti solo in zona C di espansione e solo previo"proporzionamento" dell'eventuale fabbisogno secondo le modalità indicate dall'art.9 della medesima  regionale 35/87  con l'obbligo di approvare preventivamente apposito piano esecutivo. In sostanza ,tenuto conto che tutti gli strumenti  comunali in area Put hanno accertato saturazione di vani residenziali, non e' possibile edificarne altri in alcuna zona Put in nessun Comune dell'area.Infatti l'art.9 del Put,a cui richiama  la decisione del medesimo CdS   n.8559 del 28 dicembre 21,li consente solo di edilizia pubblica e unicamente se in sostituzione di vani malsani o sovraffollati
In realtà  quanto asserito dal CdS esclude anche la possibilità  di interventi di ristrutturazione  se gli stessi comportano cambio di destinazione  d'uso e con esso nuovi vani ad uso residenziale.