Benevento

"Anche i titoli di sostegno conseguiti all’estero hanno piena validità nel territorio italiano: la direttiva europea n. 36 del 2005, recepita in Italia con D.Lgs n. 206/2007 ha riconosciuto che, il titolo abilitativo al sostegno, conseguito in uno qualunque dei Paesi facenti parte della Comunità europea, ha valenza legale anche in Italia".

E' quanto scrive in una nota l'avvocato Vincenzo Piscitelli: "Il Tribunale Amministrativo e il Consiglio di Stato si sono pronunciati favorevolmente sul riconoscimento del titolo estero. In seguito alla presentazione della domanda per il riconoscimento del titolo conseguito all’estero, il M.I. ha 120 giorni per pronunciarsi; trascorso tale termine, è possibile esperire azione giudiziale ex art. 117 c.p.a. al fine di ottenere un provvedimento che imponga al Ministero di pronunciarsi sulle istanze rimaste inevase. Nella denegata ipotesi in cui non venisse ottemperato a quanto statuito con la sentenza, è necessario ricorrere per l’esecuzione del giudicato e ordinare al Ministero di provvedere, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, alla rivalutazione della posizione delle parti ricorrenti sulla base di quanto disposto dalla sentenza, con nomina di un commissario ad acta”.

Questa, continua il legale,  "la procedura per conseguire il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguita all’estero: i percorsi di studio svolti negli Stati membri dell’UE sono riconosciuti sempre con maggiore frequenza, uno strumento valido e di successo, per ottenere titoli qualitativamente identici a quelli conseguiti in Italia".