Avellino

Julian Illanes salterà le prossime tre sfide di campionato. Stangata per il difensore dell'Avellino, espulso nel recupero di Avellino-Catanzaro con l'episodio che ha generato il calcio di rigore, fischiato dall'arbitro, Stefano Nicolini della sezione di Brescia, conquistato da Pietro Cianci e parato da Pasquale Pane sul tentativo di Pietro Iemmello dagli undici metri.

La decisione del giudice sportivo della Lega Pro

L'argentino è stato squalificato per tre turni "per aver, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con una gomitata all’altezza del mento, senza la possibilità di giocare il pallone che nell'occasione era tra la braccia del portiere. - si legge nelle disposizioni del giudice sportivo di Lega Pro - Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della zona del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la commissione del fatto senza la possibilità di giocare il pallone (r. arbitrale, supplemento r. arbitrale)".

Ammende per l'Avellino e per il Catanzaro

Sanzioni anche per i due club. Mille euro d'ammenda per l'Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore curva loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, all’interno del recinto di gioco un fumogeno che si spegneva senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose".

Ottocento euro per il Catanzaro "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore ospiti loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 10° minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco un fumogeno che si spegneva senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava in trasferta".