Piano di Sorrento

Una sentenza, quella emessa dalla V Sezione del Consiglio di Stato, presidente Francesco Caringella, che smonta pezzo pezzo le tesi del Comune di Piano di Sorrento sul mancato affidamento alla Dimpark Srl della gara di gestione delle sosta a pagamento negli stalli delle strisce blu e che è stata assegnata invece alla SIS  Srl - Segnaletica Industriale Stradale - seconda classificata e che già gestiva il servizio.

Praticamente la Dimpark aveva i titoli per aggiudicarsi la gara (per la quale aveva ottenuto un punteggio di 77,35 rispetto alla SIS che aveva ottenuto 74,498 punti) e la revoca con le motivazioni addotte dal funzionario competente che di conseguenza assegnava alla società seconda classificata l'appalto, pregiudicava i diritti della Dimpark e addirittura ne comprometteva l'operatività rispetto ad altre Amministrazioni pubbliche in cui la società prestava i propri servizi o avrebbe in seguito potuto prestarne.

Insomma un danno rilevante non soltanto per il mancato affidamento da parte del Comune di Piano di Sorrento, ma anche per gli effetti che le contestazioni mosse dall'Ente hanno prodotto e potrebbero continuare a produrre se non fosse intervenuta la sentenza del CdS che rilegittima la Dimpark.

La vicenda risale all'agosto del 2020 quando il Comune di Piano di Sorrento -difeso nel giudizio dall'avv. Erik Furno - indiceva la gara col criterio dell'offerta più vantaggiosa per la gestione delle aree di sosta a pagamento per 5 anni. Il 14 dicembre, sulla base della graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice, veniva aggiudicata la gara alla Dimpark, ma una settimana dopo la SIS Srl presentava ricorso per essersi la società ausiliaria - la Park Life Srl - "...resa colpevole di omessa dichiarazione, relativamente alla esclusione disposta a proprio carico, con provvedimenti definitivi, da precedenti gare: per tale motivo, sollecitava l’annullamento, in via di autotutela, della disposta aggiudicazione".

Con determinazione dirigenziale n. 22 del 20 gennaio 2021, in accoglimento dell’istanza, la stazione appaltante annullava l’aggiudicazione in favore di Dimpark s.r.l. affidando, di conseguenza il contratto alla seconda graduata, la SIS srl.

Il CdS ha accolto tutte le contestazioni formulate dai legali della Dimpark - Mario Anzisi e Benedetto Migliaccio - riformando così la sentenza del TAR Campania e annullandone i provvedimenti.

Quali saranno gli effetti della sentenza del CdS. Lo spiega il giudice nello stesso provvedimento: "...l'accoglimento del gravame non implica l’automatica reviviscenza della originaria aggiudicazione, ma solo: a) l’obbligo della stazione appaltante, ove intenda confermare la misura espulsiva, di fornire rinnovata, pertinente valutazione di rilevanza, alla luce delle esposte motivazioni; b) in ogni caso, quanto alla posizione dell’ausiliaria, per l’eventualità di conferma dell’apprezzamento della assenza dei requisiti, l’obbligo di concedere, all’occorrenza, all’appellante un congruo termine per procedere alla sua eventuale sostituzione".

Questo per quanto concerne le implicazioni dirette del pronunciamento del CdS sulla gestione del servizio in corso, mentre resta da vedere se la società Dimpark intenderà rivalersi sull'Amministrazione locale per i danni patiti dalla mancata aggiudicazione di una gara che legittimamente doveva esserle assegnata sulla base degli esiti e della documentazione prodotta.