Tra le decisioni del giudice sportivo della Lega Pro, Stefano Palazzi, per il secondo turno playoff dei gironi di Serie C ci sono le ammende di mille euro per l'Avellino e per il Foggia, ma anche l'inibizione fino al 4 giugno per un collaboratore del club biancoverde.
Le decisioni del giudice sportivo (qui il comunicato ufficiale della Lega Pro)
Mille euro di ammenda all'Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1 - prima dell'inizio della gara, all’interno del recinto di gioco tre fumogeni e bengala; 2 - durante la gara, due petardi di forte intensità nel recinto di gioco, al 17°minuto del primo tempo e al 26° minuto del secondo tempo; 3 - a fine gara, due bengala nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.)".
Mille euro di ammenda al Foggia "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1 - prima dell'inizio della gara nell’avere fatto esplodere nel recinto di gioco sette petardi di forte intensità; 2 - durante la gara nell’avere fatto esplodere nel recinto di gioco quattro petardi di forte intensità; 3 - nell’avere lanciato sei fumogeni nel recinto di gioco e quattro bengala sul terreno di gioco, provocando due bruciature del manto erboso. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica allegata, obbligo di risarcire il danno se richiesto)".
Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 4 giugno 2022 per Aniello Nappi (Avellino) "per avere, quale addetto ai servizi della Società Avellino in qualità di raccattapalle, tenuto un comportamento non corretto e offensivo e oltraggioso nei confronti dei tesserati della Società avversaria, in quanto: 1- nel corso del secondo tempo, in particolare al 20° minuto circa, ritardava la ripresa del gioco non consegnando il pallone; 2 - nella parte finale della gara, rivolgeva gesti ed espressioni offensive nei confronti dei componenti della panchina della Squadra avversaria; 3 - al 94° minuto circa della gara rivolgeva espressioni offensive nei confronti di un calciatore avversario. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 4 e 13. comma 2, C.G.S (r. proc. fed.). "