"L’orario di lavoro della guardia giurata ha natura discontinua." Ad affermarlo è il presidente nazionale associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti, già medaglia d'Argento al valor militare e noto attivista per i diritti dei più deboli.
"Le norme europee, come quelle italiane e il contratto collettivo concedono all’impresa ampi margini di discrezionalità nella fissazione dell’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensili. Ma invocando il contrato collettivo, la guardia giurata può sottrarsi ai turni massacranti e allo straordinario imposto in modo indiscriminato.
Nel mondo del lavoro vi è un settore che appare essere sempre più a rapporti di lavoro così come erano due secoli fa. Questo settore è quello della vigilanza privata. In questo settore prestano la loro opera migliaia di lavoratori.
In questo settore vi sono dipendenti che possano lavorare per 12-13 ore giornaliere ed anche oltre, saltando pure i riposi settimanali. Le ore straordinarie di lavoro sono veramente incredibili e intollerabili. In un anno si eseguono fino a 2000 ore di lavoro straordinario, più delle ore di lavoro ordinario. È un mondo dove, in certe aziende, non sembra che esistano le leggi sul lavoro, tutto sembra appartenere ai momenti più bui della storia del movimento dei lavoratori.
La fonte di tutto questo - spiega Alviti - in primo luogo, è la funzione particolare dell’attività di vigilanza che richiede in certi momenti il sacrificio delle esigenze di riposo del lavoratore rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio e della sicurezza e, in secondo luogo, una cattiva interpretazione del contratto collettivo che disciplina la materia dell’orario di lavoro.
Il contratto collettivo vigente della vigilanza privata disciplina l'orario di lavoro nel capitolo VIII, articolo 71 e seguenti. Il contratto collettivo prevede che "la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferite ad un periodo di mesi 12, decorrente dall'1 gennaio di ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto in materia di banca delle ore".
Secondo questa previsione, nell'anno civile, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, la guardia giurata, per le settimane lavorate, che sono pari a 45, potrà prestare un'attività lavorativa non superiore alle 48 ore settimanali. Ciò significa che il datore di lavoro può chiedere nell'anno civile una prestazione di lavoro straordinario pari complessivamente a 360 ore da distribuirsi variamente nei mesi interessati. Se il lavoratore, ad esempio, per otto mesi non ha prestato lavoro straordinario, nei successivi 3 mesi può essere obbligato a dover prestare un numero enorme di ore di lavoro straordinario ( fino a 360) con il solo diritto di usufruire almeno un riposo giornaliero continuo non inferiore a 11 ore e abbia il riposo settimanale comunque assicurato.
La fonte di tutto questo, in primo luogo, è la funzione particolare dell’attività di vigilanza che richiede in certi momenti il sacrificio delle esigenze di riposo del lavoratore rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio e della sicurezza e, in secondo luogo, una cattiva interpretazione del contratto collettivo che disciplina la materia dell’orario di lavoro.
Il contratto collettivo vigente della vigilanza privata disciplina l'orario di lavoro nel capitolo VIII, articolo 71 e seguenti. Il contratto collettivo prevede che "la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferite ad un periodo di mesi 12, decorrente dall'1 gennaio di ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto in materia di banca delle ore".
Secondo questa previsione, nell'anno civile, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, la guardia giurata, per le settimane lavorate, che sono pari a 45, potrà prestare un'attività lavorativa non superiore alle 48 ore settimanali. Ciò significa che il datore di lavoro può chiedere nell'anno civile una prestazione di lavoro straordinario pari complessivamente a 360 ore da distribuirsi variamente nei mesi interessati. Se il lavoratore, ad esempio, per otto mesi non ha prestato lavoro straordinario, nei successivi 3 mesi può essere obbligato a dover prestare un numero enorme di ore di lavoro straordinario ( fino a 360) con il solo diritto di usufruire almeno un riposo giornaliero continuo non inferiore a 11 ore e abbia il riposo settimanale comunque assicurato.
Un’eccessiva quantità di orario di lavoro straordinario i- conclude Alviti - incide sulla vita del lavoratore, sulla sua salute, sui suoi rapporti familiari e sociali, sul suo sano equilibrio mentale e fisico. Non può essere consentita una gestione dell’orario in modo selvaggio e indiscriminato, sottratto a ogni criterio di ragionevolezza e di obiettiva necessità. Il contratto deve essere sempre eseguito con buona fede da entrambe le parti, anche nel settore della vigilanza."