Avellino

Il giudice sportivo, Stefano Palazzi, ha ufficializzato il risultato di Foggia-Catanzaro 2-6 e deliberato l'ammenda di diecimila euro per il club rossonero e con l'obbligo di disputare la prossima gara casalinga (Foggia-Avellino in programma domenica 24 allo "Zaccheria") con le due curve dell'impianto sportivo prive di spettatori e con la chiusura della curva nord anche per la successiva sfida interna. Ecco il comunicato numero 282/DIV. - 12 aprile 2022 dopo gli episodi di ieri, le invasioni di campo e il tentativo di aggressione a Pietro Iemmello.

"Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 12 Aprile 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

Gara dell’11 aprile 2022
Provvedimenti disciplinari

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Letti gli atti ufficiali di gara, ivi comprese le relazioni, con le relative integrazioni, redatte dai Componenti della Procura federale e dal Commissario di campo, osserva quanto segue.

In occasione della gara Foggia-Catanzaro, disputata l’11 Aprile 2022, dagli atti sopra indicati è emerso che i sostenitori della Società Foggia hanno posto in essere le seguenti condotte.

1. al 13° del primo tempo i sostenitori presenti nella curva nord esponevano uno striscione di 15m per 1 m;

2. al 18° del primo tempo i sostenitori presenti nella curva sud esponevano uno striscione di 10 mt su due linee parallele relativo ad un Calciatore della Squadra avversaria;

3. durante l'esposizione degli striscioni, entrambe le curve sud e nord occupate dai sostenitori del Foggia intonavano cori dispregiativi e denigratori nei confronti di un Calciatore della squadra avversaria e di Rappresentanti delle Istituzioni Calcistiche, cori proseguiti per qualche minuto anche dopo l’eliminazione degli striscioni;

4. Al 6° del secondo tempo i sostenitori del Foggia presenti nella curva sud esponevano uno striscione di 18 mt su due linee parallele offensivo nei confronti di Rappresentanti delle Istituzioni Calcistiche;

5. All’ 8° del secondo tempo i sostenitori del Foggia presenti nella curva nord esponevano uno striscione di 20 mt su tre linee parallele offensivo nei confronti di Rappresentanti delle Istituzioni Calcistiche;

6. durante l'esposizione degli striscioni, i tifosi del Foggia presenti in entrambe le curve sud e nord intonavano cori dispregiativi e denigratori nei confronti di Istituzioni Calcistiche;

7. al 18° del secondo tempo, in occasione del rigore concesso al Catanzaro, i sostenitori della curva nord lanciavano sul recinto di gioco in direzione dei calciatori due fumogeni, molteplici bottigliette di plastica, due bottiglie di vetro, senza colpire alcuno;

8. nella medesima circostanza di cui sopra: un tifoso proveniente dalla curva nord invadeva il campo con l’intenzione di raggiungere e di colpire un calciatore avversario, senza riuscirvi per il pronto intervento delle Forze dell’Ordine e di Dirigenti della Società ospitante; un altro tifoso proveniente dalla curva nord correva sul campo senza avvicinarsi ai calciatori della Squadra avversaria e inseguito dalle Forze dell’Ordine riusciva a rientrare sugli spalti; un terzo tifoso del Foggia proveniente dalla curva sud invadeva il campo correndo verso la panchina del Catanzaro senza avere alcun contatto e riuscendo a rientrare sugli spalti;

9. successivamente alla concessione del calcio di rigore i sostenitori del Foggia presenti nella curva sud lanciavano una bottiglietta di plastica verso il portiere del Catanzaro nel tentativo di colpirlo;

10. a seguito di quanto sopra descritto la gara è stata sospesa per circa 8 minuti.

Ritenuto che con le condotte sopra descritte i tifosi del Foggia hanno posto in essere fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, ed hanno intonato cori ed esposto striscioni oltraggiosi nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria e delle Istituzioni Calcistiche e di loro Rappresentanti;

rilevato che i sostenitori presenti in curva nord hanno posto in essere comportamenti più gravi e più numerosi rispetto a quelli posti in essere dai sostenitori presenti in curva sud;

rilevato che la Società Foggia ha già subito molteplici sanzioni per condotte della medesima natura di quelle sopra descritte (CFR C.U. 229/DIV del 1.03.2022, C.U. 237 DIV del 8.03.2022, C.U. 247/DIV 14.03.2022, C.U. 253/DIV del 17.03.2022, C.U. 257 DIV del 21.03.2022);

ritenuto, altresì, che dagli atti di gara e dalle relazioni sopra richiamate, emerge che i Dirigenti del Foggia hanno collaborato con le Forze dell’Ordine per far cessare i comportamenti tenuti dai propri sostenitori, con una condotta molto fattiva che merita di essere valutata in modo prevalente rispetto alle altre circostanze di segno negativo;

per i motivi sopra esposti

ritenuta la continuazione, in applicazione degli artt. 6, 8, comma 1, lett. d), 13, comma 2, 25, 26 e 29 C.G.S (r. proc. fed. e supplemento, r. c.c. e supplemento, rilievi video e fotografici) delibera di sanzionare la Società Foggia con l'ammenda di € 10000 e con l'obbligo di disputare una gara casalinga con i settori destinati ai tifosi locali denominati curva nord e curva sud privi di spettatori e la ulteriore gara casalinga successiva con il settore destinato ai tifosi locali denominato curva nord privo di spettatori.