Si fa ancora fatica a credere, nell'anno solare 2021, a maggior ragione dopo un lungo periodo di esilio forzato dagli stadi, che una partita di calcio possa fungere da teatro per spettacoli di disarmante ignoranza. Tutto vero, però. E il Latina, suo malgrado, pagherà dazio a causa del comportamento deplorevole di una parte dei suoi tifosi che, in occasione del secondo tempo della gara al "Partenio-Lombardi", contro l'Avellino, hanno ben pensato di apostrofare l'attaccante dei lupi, Mamadou Kanoute, con il verso della scimmia. A differenza delle famose tre scimmiette, però, per rimanere tristemente in tema, gli uomini della Procura Federale hanno sentito, visto e parlato compilando un referto che è sfociato nella squalifica per un turno, salvo reiterarsi del comportamento, delle Curve dello stadio "Francioni". Si chiude così una domenica da dimenticare partendo dall'elevato rischio con cui la gara è stata connotata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, fino ad arrivare al lancio di bombe carta e alla sassaiola contro il pullman dei tifosi laziali avvenuti nelle campagne adiacenti la Bonatti, altezza rione Parco. Tutti migliori dopo il Covid? Sembra proprio di no. Nemmeno una catastrofe immane è riuscita a cambiare gli aspetti più beceri e fastidiosamente collaterali rispetto a quelle che dovrebbero essere feste di sport, collegate al gioco più bello del mondo.
Il comunicato del Giudice Sportivo - Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e del 14 settembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: "
GARE DELL’ 11, 12 E 13 SETTEMBRE 2021
GARA AVELLINO-LATINA
Il Giudice Sportivo, lette le relazioni dei componenti della Procura federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega, osserva quanto segue. Nelle richiamate relazioni si riferisce, tra l'altro, che, al minuto 60 del secondo tempo, i sostenitori del Latina presenti nel settore ospiti, rivolgevano un coro espressione di discriminazione razziale imitando il verso della scimmia “HU HU HU” nei confronti del calciatore dell’Avellino Kanoutè nel momento in cui riceveva il pallone. I predetti sostenitori erano presenti in circa 70 e si rendevano responsabili, nella quasi totalità (secondo la relazione della Procura per il 100% dei 70 occupanti), dei cori sopra riportati. I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell'impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo - Delegato di Lega. Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nell’impianto e della percentuale pressoché totale di coloro che erano presenti nel settore ospiti ed hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata. Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, comma 4, CGS Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, CGS. Infine, dalle richiamate relazioni risulta che non è possibile stabilire quale sia il settore dello stadio di casa occupato dai sostenitori autori dei cori in esame. Ne consegue, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) avviene in via equitativa.
P.Q.M.
- delibera di sanzionare la Società Latina con l'obbligo di disputare una gara casalinga con i settori denominati curve, destinati ai sostenitori della Società ospitante, privi di spettatori. Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.
Carriero, espulso nel corso del primo tempo, è stato, invece, squalificato per una giornata e sanzionato con un'ammenda di mille euro.