Stop danneggiamento del suolo pubblico a causa dell’incuria dei proprietari dei cani. Il Sindaco di Pellezzano dott. Francesco Morra, per porre un freno ai continui e spiacevoli danni al suolo pubblico (parchi, piazze, strade comunali ecc.) che sovente viene insudiciato dagli escrementi degli animali recando disturbo e disagio alla cittadinanza, ha emesso un’apposita ordinanza per regolamentare l’accesso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
“Penso sia corretto – ha spiegato il Primo Cittadino – fornire delle indicazioni circa i comportamenti che sono tenuti ad osservare i proprietari dei cani nel rispetto della collettività e del decoro urbano, che comunque rappresenta una sorta di biglietto da visita del nostro territorio, e come tale va tutelato e mantenuto in buone condizioni anche dal punto di vista dell’igiene ambientale della tutela della salute pubblica”.
Di seguito si riportano le principali disposizioni indicate nell’ordinanza:
1. Accesso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico: Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore è consentito l’accesso alle aree pubbliche o aperte al pubblico, compresi i parchi ed i giardini, a condizione che siano trattenuti al guinzaglio e che siano dotati di museruola qualora previsto dalle norme statali. Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni solide ed è tenuto alla loro raccolta, dove per idonei strumenti è da
intendersi apposite pinze, palette, sacchetti di plastica, sacchetti monouso adeguati alla raccolta, in modo da garantire la completa pulizia dell’area e la immediata asportazione degli escrementi di animali. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio. E’ vietato l’accesso dei cani nelle aree destinate al gioco dei bambini quando queste sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
2. Accesso negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali ed uffici aperti al pubblico:
I cani accompagnati dal proprietario o dal detentore possono accedere a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, ai locali ed uffici aperti al pubblico, a condizione che ogni proprietario o detentore conduca un solo cane, trattenuto al guinzaglio e dotato di museruola se previsto dalle norme statali, avendo cura che non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno. Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni ed ha l’obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni, dove per idonei strumenti è da intendersi apposite pinze, palette, sacchetti di plastica, sacchetti monouso adeguati alla raccolta, in modo da garantire la completa pulizia dell’area e la immediata asportazione degli escrementi di animali. Il responsabile dell’esercizio pubblico o commerciale, ovvero dei locali o uffici aperti al pubblico, può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco ed esposizione di specifico avviso visibile dall’esterno dei locali o uffici. E’ vietato l’accesso dei cani nei luoghi sensibili quali ambulatori medici, asili e scuole; ne è consentito l’accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore.
3. Accesso sui veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico:
E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale. I proprietari o detentori che conducono i cani sui mezzi di trasporto pubblico devono avere cura che gli stessi non sporchino o non creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura e devono utilizzare il guinzaglio e la museruola se previsto dalle norme statali. Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni ed ha l’obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.
4. Vigilanza, sanzioni e disposizioni finali:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero che non sia sanzionato dalle vigenti norme regionali o statali, le violazioni della presente ordinanza sono sanzionate ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267(da € 50,00 ad € 500,00).