Il Procuratore Federale, espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F., dei Protocolli Sanitari FIGC nonché di quanto previsto dal C.U. n. 78/A FIGC del 1 settembre 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” Claudio Lotito, presidente del Consiglio di Gestione e Legale Rappresentante della S.S. Lazio S.p.A.: per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari e delle necessarie comunicazioni alle autorità sanitarie locali competenti, ed in particolare:

a) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL competenti la positività al COVID-19 di 8 (otto) tesserati, riscontrata, in data 27 ottobre 2020, a seguito dell’effettuazione dei tamponi cd. “UEFA” del 26 ottobre 2020, in vista dell’incontro di Champions League Brugge-Lazio del 28 ottobre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati positivi, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi”, ovvero dei cd. “contatti stretti” dei tesserati “positivi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;
b) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL competenti la positività al COVID-19 di 8 (otto) tesserati, riscontrata, in data 3 novembre 2020, a seguito dell’effettuazione dei tamponi cd. “UEFA” del 2 novembre 2020, in vista dell’incontro di Champions League Zenit-Lazio del 4 novembre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati “positivi”, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi”, ovvero dei cd. “contatti stretti” dei tesserati “positivi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;
c) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL locali competenti la positività al COVID-19 di n.3 tesserati riscontrata, in data 30 ottobre 2020, in vista dell’incontro di campionato Torino-Lazio del 1 novembre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati “positivi”, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;
d) per aver consentito o, comunque, non aver impedito a 3 (tre) calciatori di svolgere, con il restante “Gruppo Squadra”, l’intero allenamento della mattinata del 3 novembre 2020 sino al termine dello stesso, nonostante la loro positività ai tamponi cd. “UEFA”, effettuati, in data 2 novembre 2020 fosse nota al dott. Rodia (MLO – Medical Laison Officer della S.S. Lazio spa);
e) per non avere sottoposto all’obbligatorio periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 26 ottobre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, un proprio calciatore il quale è stato utilizzato nell’incontro Torino-Lazio del 1° novembre 2020;
f) per non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 2 novembre 2020, come previsto dalla Circolare Ministeriale del 12 ottobre 2020 un proprio calciatore, e, conseguentemente, per averlo inserito nella distinta gara dell’incontro Lazio-Juventus dell'8 novembre 2020;

Deferiti inoltre Ivo Pulcini, responsabile sanitario della S.S. Lazio S.p.A., e Fabio Rodia, medico sociale della S.S. Lazio S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro per non aver rispettato le norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari e delle necessarie comunicazioni alle autorità sanitarie locali competenti, ed in particolare:
a) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL competenti la positività al COVID-19 di 8 (otto) tesserati, riscontrata, in data 27 ottobre 2020, a seguito dell’effettuazione dei tamponi cd. “UEFA” del 26 ottobre 2020, in vista dell’incontro di Champions League Brugge-Lazio del 28 ottobre 2020, e per non aver comunicato alle ASL locali competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati positivi, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi”, ovvero dei cd. “contatti stretti” dei tesserati “positivi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;
b) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL competenti della positività al COVID-19 di 8 (otto) tesserati, riscontrata, in data 3 novembre 2020, a seguito dell’effettuazione dei tamponi cd. “UEFA” del 2 novembre 2020, in vista dell’incontro di Champions League Zenit-Lazio del 4 novembre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati “positivi”, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi”, ovvero dei cd. “contatti stretti” dei tesserati “positivi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;
c) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL locali competenti della positività al COVID-19 di n. 3 tesserati, riscontrata, in data 30 e 31 ottobre 2020, in vista dell’incontro di Champions League Zenit-Lazio del 4 novembre 2020, e per non aver comunicato alle ASL locali competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati “positivi”, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi”;
d) per aver consentito o, comunque, non aver impedito a 3 (tre) calciatori di svolgere, con il restante “Gruppo Squadra”, l’intero allenamento della mattinata del 3 novembre 2020, sino al termine dello stesso, nonostante la loro positività ai tamponi cd. “UEFA” fosse nota al dott. Rodia (MLO – Medical Laison Officer della S.S. Lazio spa)
e) per non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 26 ottobre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, un proprio calciatore il quale è stato utilizzato nell’incontro Torino-Lazio del 1° novembre 2020;
f) per non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 2 novembre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, un proprio calciatore, e, conseguentemente, per averlo inserito nella distinta gara dell’incontro Lazio-Juventus dell'8 novembre 2020;

Deferita infine anche la Lazio per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal presidente Lotito; per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dai medici Pulcini e Rodia; per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. n. 78/A FIGC dell’1 settembre 2020, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto.

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Fonte: figc.it

Foto: Stefano Carofei