Chiusano San Domenico

La stretta sul Natale di De Luca scatena reazioni a catena di ristoratori, baristi e anche sindaci. In Irpinia Carmine de Angelis, primo cittadino di Chiusano ha deciso di pubblicare una ordinanza per non applicare l'ordinanza numero 98 di De Luca.

"Non applicazione dell’ordinanza regionale 98 del 19 dicembre 2020 Ed efficacia esclusiva del decreto n.172 del 18 dicembre 2020. A tutto c’è un limite ma rendersi partecipe di “ scemenze” normative No! Lo devo alla mia professione e allo Stato di diritto".

Così il sindaco di Chiusano di San Domenico in una nota annuncia la sua decisione di non applicare l'ordinanza emessa dal presidente Vincenzo De Luca. 

OGGETTO: DISPOSIZIONI SINDACALI VIGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 21 SINO AL 6 GENNAIO 2021. 

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute Speranza del 5.12.2020, pubblicata i G.U. n. 303 del 5.12.2020, relativa alla modifica della classificazione della Regione Campania, con scadenza il 19.12.2020;

Visto il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020;

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 98 del 19 dicembre 2020;

Premesso che al fine di assicurare la reductio ad unum del regime giuridico nazionale e regionale, gli artt. 2 e 3 del D.L. n. 19/2020 hanno introdotto limiti stringenti al potere di adottare ordinanze regionali e comunali.

Che , al Presidente della Regione compete:

dare un parere sugli schemi di DPCM, se lo stesso è di interesse della propria Regione;

proporre l’adozione di un DPCM;

introdurre misure ulteriormente restrittive (tra quelle di cui all’art. 1, co. 2, d.l. 19/2020), esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, ma solo nelle more dell’adozione del DPCM e con efficacia limitata fino a tale momento (art. 3, co. 1, d.l. 19/2020).

Considerato che il decreto legge n.178 del 18 dicembre 2020 disciplina in modo rilevante sul piano gerarchico ipotesi restrittive e quindi limitativo sulle stesse fonti secondarie ( DPCM e Ordinanze); 

Visto che in ragione dell’attuazione delle disposizioni nazionali e regionali di contrasto alla diffusione epidemiologica per il periodo natalizio non si prevedono afflussi di persone sul territorio;

Verificato inoltre che i numeri del contagio sul territorio sono da tempo molto contenuti e che, ad oggi, non si registrano focolai di diffusione, ma solo sporadici casi di positività;

Considerato che le attuali disposizioni statali e regionali vigenti limitative degli spostamenti, nonchè la drastica riduzione dei collegamenti e hanno determinato una presenza

scarsissima sul territorio;

che l’esiguità degli esercizi commerciali e degli esercizi di ristorazione e bar ancora aperti, rende possibile l’effettuazione di una concreta ed effettiva attività di vigilanza sulla piena attuazione di tutte le misure di prevenzione;

Ritenuto che sia necessario assicurare un minimo di vivibilità alla popolazione presente sul territorio, cui non è consentito dalle disposizioni vigenti recarsi presso il capoluogo di provincia o verso altri comuni;

ORDINA

1. Con decorrenza 21 dicembre e fino al 6 Gennaio 2021 su tutto il territorio comunale, in virtù della scadenza il 19.12.2020 dell’ordinanza del Ministro della Salute del 5.12.2020, sono consentite, oltre agli esercizi commerciali legittimamente aperti, le seguenti attività:

- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;

- il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

2. Al Comando di Polizia Municipale di questo Ente di intensificare i controlli sul territorio relativi al rispetto delle disposizioni afferenti al distanziamento sociale, all’utilizzo dei DPI, e a tutte le misure di contenimento per evitare la diffusione del virus COVID-19 previste dalla normativa nazionale vigente in materia;

DISPONE

Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica la vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza ai fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori, che saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 di cui all'art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Chiusano di S. D ( Av) e sul sito web istituzionale e viene comunicato a:

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Chiusano di San Domenico;

Al Prefetto di Avellino 

IL SINDACO

Firm.to Prof. Carmine De Angelis