L’Ambito Territoriale S2 capofila Cava de’ Tirreni informa che per il Reddito di Cittadinanza è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. La normativa prevede che il Rdc possa essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera invece per la Pensione di cittadinanza.
Nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (aprile 2019) hanno ricevuto la diciottesima mensilità e pertanto la domanda è stata posta in stato “Terminata”. Tali nuclei potranno quindi (a partire dal mese di ottobre 2020) presentare la domanda di rinnovo di Rdc.
Si precisa, inoltre, che anche per la presentazione delle domande di rinnovo, così come per la presentazione delle prime domande e delle nuove domande, sono operativi i seguenti canali telematici:
- tramite Poste Italiane S.p.A.;
- accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
- presso i centri di assistenza fiscale;
- presso gli istituti di patronato;
- tramite il sito www.INPS.it, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.
Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più PIN.
Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione. Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge, come pure l’obbligo di presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata entro due mesi dalla variazione. In tali casi, dunque, si rende necessaria la presentazione di una nuova domanda, dato che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione ai fini ISEE aggiornata. Al contrario, non dovrà essere proposta una nuova domanda nel caso in cui la variazione consista in un decesso o in una nuova nascita. Si riportano, a titolo esemplificativo, due casi possibili di variazione del nucleo legata ad una nuova nascita o all’uscita di un componente maggiorenne.
In caso di interruzione della fruizione, ai sensi dell’articolo 3, comma 14, del D.L. n. 4/2019, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto, salvo che l’interruzione non sia dovuta all’applicazione di sanzioni. Nel solo caso in cui l’interruzione sia motivata da un incremento del reddito familiare derivato da una nuova attività lavorativa, e la nuova istanza venga presentata trascorsi almeno 12 mesi dall’interruzione, la presentazione della stessa ha valore di prima domanda e pertanto potrà essere erogata, sussistendone i requisiti di legge, fino a 18 mensilità. Per quest’ultimo caso si riportano, a titolo esemplificativo, due possibili casi di applicazione della norma.
L’articolato sistema di sanzioni che regola il Rdc (art. 7 del D.L. n. 4/2019) prevede che, in caso di revoca o decadenza, è possibile presentare una nuova domanda da parte del richiedente o di un altro componente il nucleo familiare decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza. Laddove nel nucleo familiare siano presenti componenti minorenni o con disabilità (come definita a fini ISEE), il termine è abbreviato a sei mesi. Tale norma, Con preghiera della massima diffusione, si inviano cordiali saluti.