Parolise

Reclamo USD. MANOCALZATI – Gara: PAROLISE CALCIO-MANOCALZATI DEL 14/6/2015

Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente presentato dalla Soc. MANOCALZATI, inerente la posizione irregolare agli effetti del tesseramento del calciatore della Soc. PAROLISE CALCIO sig. FESTA Paolo n. 15/8/1980, esaminati gli atti d’ufficio, rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. Infatti dalla documentazione pervenuta dall’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, è emersa la posizione regolare del citato calciatore, che risulta tesserato per la società PAROLISE CALCIO dal 13/3/2015 e, quindi, da data anteriore a quella della disputa della gara. Di conseguenza il sig. Festa Paolo ha partecipato alla gara de quo in posizione regolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M. Delibera Di respingere il reclamo presentato dalla Soc. MANOCALZATI. Dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

Redazione Sport