Benevento

E' una lunga riflessione quella curata dal docente- avvocato Massimo De Pietro, che mette a fuoco i problemi del mondo scolastico in relazione alla situazione causata dall'emergenza sanitaria e alle decisioni governative.

"Qualche giorno fa il Ministro della Pubblica Istruzione - scrive- ha spiegato che ”resta ferma la possibilità di non ammettere alla classe successiva studenti con un quadro carente fin dal primo periodo scolastico.” Le dichiarazioni hanno suscitato perplessità e polemiche; tanti hanno parlato di un revirement della Ministra dopo quanto affermato nel Marzo ad inizio pandemia e si è diffusa nel personale scolastico attesa smisurata per le ordinanze ministeriali".

Il 16 Maggio - continua - "sono state pubblicate le ordinanze di valutazione e disciplina degli esami di stato che, di fatto, mitigano le recenti affermazioni della Ministra e danno il via libera alla promozione degli studenti alle classi successive con due sole eccezioni: 1. ove i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico; 2. ove vi siano provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto degli studenti (non poteva essere diversamente)".

Secondo De Pietro, "nella prima ipotesi, ai sensi dell’ordinanza, il consiglio di classe, accertato (come ?) che l’alunno abbia uno strumento e la relativa connettività di rete e che la mancata partecipazione alla didattica a distanza sia solo a lui addebitabile, associata a valutazioni negative acclarate del primo periodo dell’anno, all’unanimità, può deliberare la non ammissione. Probatio diabolica e condizioni stringenti rendono l’ipotesi remota. L’ordinanza, in realtà, cerca di ammantare la promozione a tutti gli studenti, già annunziata a Marzo, con una delega ai consigli di classe di responsabilità in un ambito “minato” da incertezze e approssimazioni. Ciascun docente vivrà quest’anno la valutazione, il mettere un voto, sua delicata prerogativa professionale, con tensione ancora maggiore, consapevole delle difficoltà derivate ai ragazzi dalla chiusura delle scuole. I consigli di classe si troveranno a Giugno a dover affrontare due situazioni complesse: 1.promuovere o meno alunni con un primo quadrimestre negativo ed una omessa o scarsa partecipazione alla didattica a distanza; 2. in caso di ammissione alla classe successiva, come valutare il ragazzo che presenta lacune con la sufficienza o meno".

Secondo quanto disposto nell’ordinanza, "nella prima ipotesi il consiglio di classe, acclarato che la mancata partecipazione sia dovuta a negligenza dell’alunno, all’unanimità, dovrebbe decidere di non promuovere; nella seconda ipotesi, i docenti delle discipline lacunose dovrebbero apporre l’insufficienza e redigere un piano di approfondimento e recupero da effettuare dal primo Settembre che può protrarsi nel corso dell’anno scolastico successivo".

Entrambe le decisioni, commenta De Pietro, "si espongono ad impugnativa innanzi alla giustizia amministrativa. I seguenti elementi inficiano la valutazione consiliare: la chiusura delle scuole non ha consentito lo svolgimento della didattica ordinaria, come prevista ad inizio anno; il metodo individuato dal Governo per sostituire la didattica ordinaria, la didattica a distanza, è divenuto obbligatorio solo dopo Pasqua (prima era opzionale): per un mese e mese, i ragazzi, in termini normativi, non hanno avuto alcuna garanzia didattica sebbene, in tante scuole, gli alunni, grazie al sacrificio e l’impegno dei docenti, guidati sapientemente dai Dirigenti, abbiano svolto lezioni on line; la didattica a distanza non è stata prevista ad inizio anno scolastico come strumento didattico sostitutivo per un periodo prolungato della didattica ordinaria; l’efficienza della didattica a distanza rispetto alla didattica ordinaria ed i suoi riflessi sugli alunni; la decisione consiliare di ammettere alla classe successiva non può prescindere dalla valutazione di sufficienza in tutte le discipline dei ragazzi; la violazione dei principi sanciti nel decreto legge n.8 del 2020".

Il diritto costituzionale all’istruzione, l’art. 34 della Costituzione ed il Decreto Legge 8 Aprile 2020 n.22 "rappresentano l’ordinamento normativo di riferimento. Il legislatore di urgenza, al fine di garantire il diritto costituzionale all’istruzione e l’applicazione dell’art. 34 della Costituzione sulla base di indicazioni omogenee, ha demandato espressamente al Ministro dell’Istruzione di adottare strategie e modalità di integrazione e recupero degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato nei limiti indicati nelle norme dello stesso decreto. Secondo il tenore letterale delle suddette norme, il legislatore ha inteso, in una situazione di imprevedibile, sopravvenuta e straordinaria emergenza, statuire un principio di tutela degli alunni, impossibilitati a frequentare la scuola e a seguire la didattica ordinaria, e di attivazione di una misura di sostegno degli studenti finalizzata al recupero degli apprendimenti all’inizio dell’anno scolastico successivo. Tutti gli alunni sono ammessi alla classe successiva con misure di recupero per accrescere l’apprendimento o colmare le lacune".

E ancora: "Attraverso l’interpretazione letterale, logica e teleologica del testo legislativo (fondata sull’intenzione e sullo scopo perseguiti dal Legislatore) appare evidente che la situazione di emergenza pandemica non debba pregiudicare gli studenti e che la chiusura anticipata delle scuole, con tutte le relative incidenze sulla didattica, debba essere compensata dall’approfondimento e recupero dal primo Settembre dell’anno successivo per le classi intermedie ed un esame semplificato per gli alunni del quinto anno. Ne deriva che le ordinanze ministeriali devono limitarsi a disciplinare le modalità di scrutini, in deroga alla disciplina vigente, la sostituzione dell’esame di stato e l’inizio del nuovo anno scolastico, non intervenendo sui requisiti di valutazione, oppure, nel farlo, attuare i principi sanciti nel testo normativo del D.L., come interpretato, e, quindi a tutela e favore degli studenti".

Le ordinanze - conclude De Pietro - non avrebbero dovuto prevedere alcuna deroga all’ammissione degli alunni alla classe successiva, né la valutazione inferiore alla sufficienza in caso di promozione. Esse non possono violare norme aventi forza di legge, di rango superiore, devono attuare i principi in essi contenuti; ove violino tali principi sono illegittime. Decisioni di non ammissione alla classe successiva, fondate sulle valutazioni del periodo pre-pandemia e sulla partecipazione o meno alla didattica a distanza sarebbero illegittime, inopportune e fondate su valutazioni carenti ed illogiche. Gli alunni, tutti indistintamente, sono stati già pregiudicati sotto l’aspetto didattico e nelle esperienze umane e relazionali: non hanno goduto delle relazioni dirette, assolutamente insostituibili, con i loro docenti, che nessuna didattica a distanza può dare. Questa brutta pandemia non può pregiudicarli ancora e mietere altre vittime".