Sturno

Una ditta individuale, nel settembre 2018, depositava presso il Comune di Sturno una proposta di project financing ex art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016 per la concessione della progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di cremazione, unitamente a tutti i servizi cimiteriali, che l'Amministrazione preliminarmente accoglieva e poi, melius re perpensa, legittimamente revocava con delibera del marzo 2019. 

La ditta impugnava innanzi al Tar il provvedimento comunale di revoca, di cui chiedeva l'annullamento previa immediata sospensiva, ed il Comune resistente si costituiva in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Sabia dello studio Sorvino-Sabia di Avellino.

In sede soprassessoria, nella Camera di Consiglio del 26 giugno presso il TAR di Salerno – I Sezione, la ditta ricorrente ha formalmente rinunciato alla domanda di sospensione – disponendosi così la cancellazione della causa dal ruolo cautelare e l'abbinamento al merito – e, pertanto, allo stato, resta valida ed efficace la delibera del Comune di Sturno n. 43 del 25/3/2019 (di revoca della precedente delibera di n. 14 del 22/3/2019). 

L'articolata memoria difensiva dell'avvocato Sabia sottolinea che il procedimento del projet financing, di cui all'attuale Codice dei contratti ed appalti, ha natura complessa ed è scandito in più fasi, laddove la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il soggetto promotore, in quanto tale, non possa vantare alcun interesse giuridicamente protetto – essendo titolare di un mero interesse materiale e non de jure – e, pertanto, non può fondatamente avanzare alcuna pretesa di conclusione della procedura nei confronti dell'Amministrazione o di affidamento della concessione. 

Secondo la giurisprudenza, richiamata dalla difesa del Comune, il riconoscimento in capo al soggetto promotore di una posizione giuridica economicamente apprezzabile viene ad aversi solo nel momento della conclusione della gara con l'individuazione del concessionario e, in termini più generali, in esito al concreto utilizzo della proposta, utile a trasformare la posizione del promotore da posizione giuridica instabile in durevole. Pertanto, trattandosi di posizione giuridicamente non rilevante e non protetta, la tutela richiesta dalla ditta ricorrente prima della conclusione della gara – secondo lo studio Sorvino-Sabia – è da ritenersi, allo stato, inammissibile ed infondata mentre risulta legittimo il comportamento dell'Amministrazione di Sturno.

Inoltre, secondo l'avvocato del Comune, le scelte ed il modus operandi della stessa Amministrazione - anche in considerazione di una motivata petizione di alcune centinaia di firmatari - sono pienamente legittime anche sotto il profilo del corretto esercizio e della esaustiva motivazione del potere di revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/90 e della giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto di diritto.