San Salvatore Telesino

Non ci sarà alcun incidente probatorio, non ci sarà la riesumazione del corpo di Maria, 9 anni, la bimba di nazionalità rumena che era stata rinvenuta senza vita il 19 giugno 2016, morta annegata, nella piscina di un casale a San Salvatore Telesino. Il no è arrivato dal gip Flavio Cusani, al quale aveva presentato la richiesta di incidente probatorio l'avvocato Salvatore Verrillo, difensore di Cristina Ciocan, 31 anni, indagata al pari del fratello Daniel, 22 anni (è assistito dall'avvocato Giuseppe Maturo) per la tragica fine della piccola, loro connazionale.

Come più volte ricordato, l'iniziativa del legale, che inizialmente aveva depositato una riserva di incidente probatorio, aveva bloccato il disseppellimento della salma disposto dal pm Maria Scamarcio, per il 13 dicembre, per consentire al suo consulente, il professore Franco Introna, di procedere ad ulteriori accertamenti tecnici.

Il giudice spiega che nel provvedimento di riesumazione né il Pm, né lo stesso Introna indicano quali siano i fatti o le evenienze sopravvenute che consiglierebbero la ripetizione di accertamenti tecnici, invasivi e lesivi della pietas che si deve ai defunti, già eseguiti su incarico della Procura da un cattedratico di medicina legale di fama nazionale (il professore Claudio Buccelli ndr) e dalla tanatologa di punta (la dottoressa Monica Fonzo ndr) degli ultimi dieci anni della Procura.

Quanto alle tracce di traumatismi o lesioni presenti sul corpo della bambina, la perizia dei dottori Buccelli e Fonzo – aggiunge Cusani -risulta dettagliata, per cui è improponibile che con una riesumazione fatta a distanza di un anno e mezzo dalla sepoltura si possa giungere a risultati. Peraltro, conclude, la loro consulenza medico legale è stata ritenuta esaustiva sotto ogni profilo dai superiori autorevoli collegi che si sono pronunciati in sede cautelare. Il riferimento è alle decisioni del Riesame, che aveva confermato il no del gip Cusani (espresso in due occasioni) all'arresto in carcere dei due fratelli proposto dalla Procura, e della Cassazione, che aveva giudicato inammissibile il ricorso del Pm contro la pronuncia del Tribunale della libertà.

Esp