Nocera Inferiore

In riferimento alla locandina esposta in mattinata nelle due Nocera per u noto quotidiano campano, che titola  su un’aggressione in campo a squadra e dirigenti dai parte dei tifosi, la società rossonera precisa quanto segue: a fine partita, su richiesta delle forze dell’ordine, c’è stato un incontro coi tifosi da parte di staff tecnico, calciatori e dirigenti; tale incontro, avvenuto alla presenza delle forze dell’ordine, ha avuto contenuti esclusivamente verbali, riguardanti la partita appena terminata e l’impegno messo in campo; non c’è stata alcuna forma di aggressione fisica e nemmeno verbale nei confronti di staff tecnico, calciatori e dirigenti come possono testimoniare i presenti (compresi i tutori dell’ordine). Pertanto l’Asd Nocerina 1910 richiama espressamente i responsabili della titolazione di locandine del suddetto quotidiano all’ articolo. 8 della legge 47/1948, rubricato “Risposte e rettifiche” prevede che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Qualora, trascorso il termine indicato per i quotidiani, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dalle norme sopradescritte, l’autore della richiesta di rettifica può chiedere al tribunale, ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., che sia ordinata la pubblicazione. La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.746 a euro 12.911. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata”. La suddetta società, in mancanza di rettifica, porrà all’ordine del giorno del prossimo Cda la chiusura di ogni rapporto con il quotidiano in questione.    

Redazione