Benevento

I gruppi consiliari “Pd” e “Del Vecchio Sindaco” hanno ritenuto doveroso intervenire sullo Staff del Sindaco Mastella, che nonostante a seguito della conclamazione del dissesto sia da considerare decaduto, è ancora operativo.

Sono trascorsi esattamente 45 giorni dal giorno in cui il Consiglio comunale ha deliberato il dissesto finanziario dell’ente - spiegano i consiglieri dei due gruppi Democrat - e lo Staff del Sindaco Mastella, che a norma di legge dovrebbe essere decaduto, è ancora operativo a Palazzo Mosti. L’articolo 90 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali infatti, al comma 1, pur prevedendo la possibilità di costituire uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco assumendo collaboratori con contratto a tempo determinato, specifica che questa prerogativa non può essere esercitata nel caso di ‘enti dissestati o strutturalmente deficitari’. Ebbene Mastella, prim’ancora che il dissesto fosse conclamato, non aveva mai perso occasione, nei mesi precedenti, di sbandierare ai quattro venti che il Comune di Benevento versasse in una situazione strutturalmente deficitaria. Già questa condizione sarebbe stata sufficiente per evitare di forzare la mano e nominare le tre collaboratrici del suo Staff. Cosa che invece Mastella puntualmente ed astutamente ha fatto, in barba a quanto disposto dal TUEL, solo un paio di giorni prima che il Consiglio ratificasse il dissesto su cui si era già espressa la Giunta. Evidentemente Mastella, che pensava in questo modo di aver aggirato l’ostacolo, è stato consigliato male. O ignorava che per i furbetti che credono di aver dribblato le prescrizioni dell’articolo 90, c’è il comma 4 dell’articolo 110 del TUEL che precisa, a chiare lettere, che ’il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto’. Data la natura non necessaria della spesa, il legislatore, a fronte di situazioni di acclarato squilibrio di bilancio, pone un divieto con l'intento di ricavare economie che favoriscano il risanamento finanziario. Nulla di personale contro le collaboratrici di Staff di Mastella, ma siccome non ci risulta che i loro contratti, ad oggi, siano stati risolti, appare evidente che in qualità di consiglieri di minoranza, nell’esercizio delle nostre funzioni di vigilanza e controllo, considerando anche il silenzio assordante sulla vicenda dei consiglieri di maggioranza che non osano (salvo qualche sporadico caso) mai contraddire il proprio leader, siamo tenuti a verificare la sussistenza di un potenziale danno erariale. D’altro canto la giurisprudenza è chiara al riguardo: in caso di incarico di staff conferito o mantenuto contra legem a rispondere di un eventuale danno erariale è direttamente il primo cittadino. Pertanto ci troviamo costretti a segnalare la questione ai Commissari straordinari di liquidazione e a formulare un esposto alla Procura generale della Corte dei Conti perché approfondisca ulteriormente la questione e fornisca chiarimenti in merito. Mastella qualche tempo fa ha anche parlato di collaboratori che fino all’istituzione dell’Ufficio di Staff, avrebbero prestato ‘servizio in maniera totalmente gratuita’. Forse il Sindaco non sa che gli uffici comunali non possono essere frequentati da persone che non ne abbiano titolo. Queste persone non possono maneggiare carte ed essere a contatto con dati sensibili e tutto ciò che riguarda la privacy dei cittadini. Tantomeno possono essere predisposti per costoro contratti di collaborazione a titolo gratuito. Un recente parere della Corte dei Conti (il n. 231 del 23 settembre 2015), richiesto alla Sezione regionale di controllo per la Campania da un Sindaco con riguardo alla possibilità di costituire un ufficio di Staff ai sensi dell'art. 90 TUEL nonostante l'ente fosse in condizione di strutturale deficitarietà con prestazioni gratuite al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato e autonomo, è stato chiarissimo al riguardo: ‘in situazioni di dissesto o deficit strutturale non è possibile acquisire professionalità esterne ai ruoli del comune medesimo e questa preclusione vale anche nel caso in cui la prestazione sia resa in modo gratuito".