Il GST, letto il reclamo presentato dalla soc. G.G. BANZANO, inerente la posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori della soc. Città di Mercogliano Brosca Ciro n. 27/07/89, Giacco Vincenzo n. 02/06/84, Barbarisi Antonio n. 14/11/81, Esposito Francesco Paolo n. 09/12/96 e Adiletta Eduardo, visti gli atti d’ufficio, ne rileva la fondatezza. Invero , dalla documentazione pervenuta dall’Ufficio tesseramento del C.R. Campania è emersa la posizione irregolare di tutti i citati calciatori che risultano rispettivamente svincolati dalla soc. Città di Mercogliano i primi tre, dalla soc. Hellas Altavilla il sig. Esposito e non tesserato con alcuna società il sig. Adiletta. Di conseguenza essi hanno partecipato alla gara de quo in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. In ragione del loro utilizzo la soc. Città di Mercogliano deve essere sottoposta, pertanto, alle sanzioni previste dall’Art. 17, c. 5, del CGS. PQM
Delibera in accoglimento del reclamo proposto dalla soc. G.G. Banzano, di infliggere alla soc. Città di Mercogliano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.