Benevento

L'assessore alle Politiche economiche del Comune di Benevento, Maria Carmela Serluca questa mattina in consiglio comunale ha relazionato in merito al dissesto economico ed ha poi reso pubblica la sua relazione che vi proponiamo integralmente.

"Per comprendere l’attuale drammatica situazione economico-finanziaria del Comune non si può prescindere da una analisi storica dei motivi che l’hanno determinata, infatti è bene precisare che il dissesto non si manifesta improvvisamente, ma matura nel corso del tempo in cui è possibile individuare le cause, le inefficienze che se opportunamente valutate e contrastate possono portare l’ente alla ripresa di una sana gestione. L’inefficienza e l’inefficacia delle misure correttive porta l’aggravarsi della situazione finanziaria fino al punto di rendere improcrastinabile la dichiarazione di dissesto.

Al momento dell’insediamento dell’attuale amministrazione il Comune già si trovava in una situazione finanziaria assolutamente critica.

Il Comune aveva infatti aderito alla procedura di pre-dissesto (riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis TUEL) il cui presupposto è proprio l’esistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, potremmo dire una procedura soft al default comunale, ma pur sempre una procedura di risanamento di una situazione squilibrata.

Il primo piano di riequilibrio fu approvato dal Consiglio Comunale in data 06/02/2013. E nella relazione del collegio dei revisori dell’epoca si leggeva è necessario “superare le innumerevoli criticità, … che hanno condotto l’ente nell’attuale situazione di quasi dissesto”.

La Corte dei Conti in data 29/05/2014 deliberava il “diniego del Piano di riequilibrio valutandone la non congruenza ai fini del riequilibrio” evidenziando che:

Il continuo ricorso all’anticipazione di cassa individua un ulteriore fattore di squilibrio e dimostra di avere certezza e consapevolezza della propria carenza di liquidità, attuale e futura. La Corte afferma che “l’utilizzo senza soluzione di continuità di detto strumento e la mancata estinzione nell’esercizio in cui è contratto, depone nel senso di un uso illegittimo dello stesso… e la situazione esposta dimostra dunque la grave e perdurante sofferenza di cassa dell’Ente derivante proprio dalla mancata riscossione delle entrate in conto competenza e in conto residui”, ricorso all’anticipazione che è continuato ininterrottamente negli esercizi successivi e anche nel 2016;

I debiti erano coperti per la gran parte da entrate da alienazione del patrimonio immobiliare (per € 15.183.180,36) e dalla riscossione crediti verso terzi (per € 19.000.000,00) che non sono state ritenute realizzabili con certezza e infatti anche esse ad oggi non si sono realizzate (basti pensare al credito verso l’Istituto Autonomo Case Popolari nei cui confronti sono state attivate le procedure di recupero, ma ne risulta un credito di difficilissima esigibilità e ai diversi tentativi di vendita degli immobili che come risulta dalla relazione del dirigente al patrimonio si è realizzata solo per un milione a fronte dei 15 inseriti nel piano);

L’ente realizzava un basso tasso di riscossione dei tributi né vi era un consistente recupero da evasione.

La Corte dei Conti, dunque, assegnava al Consiglio un termine non superiore a 20 giorni per dichiarare il dissesto.

L’Ente, invece di dichiarare il dissesto, avvalendosi della facoltà concessa dalla L. 147/2013 art. 1 c. 573, predispone un nuovo Piano di riequilibrio approvato con delibera Consiglio Comunale n. 41 del 29/08/2014, trasmesso al Ministero dell’Interno.

Questo piano prevedeva una massa debitoria di € 31.519.201,55 finanziati con:

€ 15.823.858,17 alienazioni patrimoniali,

€ 1.968.511,07 devoluzione mutui

€ 1.045.582,39 avanzo di amministrazione 2013

€ 12.681.249,92 recupero crediti.

Anche questo piano, sostanzialmente come il primo, prevedeva la copertura della massa passiva per oltre il 50% con la vendita dei beni disponibili e per il 40% con il recupero crediti.

Si deve quindi segnalare che permangono ancora le criticità rilevate dalla Corte dei Conti che ha bocciato il primo piano.

Infatti nel corso degli anni la capacità di riscossione dell’ente non è assolutamente migliorata, permane un basso tasso di riscossione non solo dei tributi ma di tutte le entrate comunali (basti pensare alle elevate morosità che abbiamo per fitti attivi non riscossi), di conseguenza il ricorso all’anticipazione è continuato nel tempo raggiungendo picchi altissimi, perpetrando l’illegittimità del ricorso a questa procedura come evidenziato dalla Corte dei Conti.

I debiti fuori bilancio riconosciuti sono stati pagati facendo ricorso al DL 35/2013 “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, importo erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti pari ad € 29.714.773,23 di durata 30 anni. Si è avuto, sostanzialmente, un nuovo indebitamento, invece di avere, come debitori, i singoli, ci si è indebitati con lo Stato: la rata annuale ammonta a € 1.400.000,00 circa.

Il 28/04/2016 il Consiglio Comunale approva altri debiti fuori bilancio per complessivi € 18.999.484,91 finanziati per la maggior parte con il Fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter TUEL. Anche questo è un debito che deve essere restituito, pertanto anche tale quota annuale graverebbe sul bilancio dell’Ente.

Questa è la situazione debitoria che abbiamo trovato all’insediamento delle nostra amministrazione.

L’attuale amministrazione, ai sensi dell’art. 243bis c.5) del TUEL, nella verifica di una possibile rimodulazione del piano di riequilibrio presentato dalla precedente amministrazione, ha constatato la mancata fattibilità di realizzazione.

Bisogna rilevare che in soli 6 mesi (da aprile, data di approvazione degli ultimi debiti, al 31/10/2016) i dirigenti preposti hanno attestato l’esistenza di € 3.117.169,64 di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e che quindi andavano inseriti nella rimodulazione del piano e a cui bisognava trovare adeguata copertura, gravando ulteriormente il bilancio delle rate.

Un ulteriore debito è scaturito dal bilancio di liquidazione del Consorzio per la Promozione della Cultura e la Valorizzazione degli Studi Universitari di Benevento di cui il Comune è socio unico finanziatore di circa € 1.300.000 che ricade sulle nostre già precarie finanze.

 

Mi sembra ovvio che per pagare i debiti bisogna indebitarsi per quanto la legge ci consente, il problema è che le rate annuali derivanti dall’indebitamento per pagare la mole di debiti, aggiunto alle altre rate quali quella della copertura del disavanzo tecnico e le rate dei mutui contratti, sarebbero state insostenibili per il nostro bilancio, che è un bilancio assolutamente rigido dove le spese per il personale e i servizi indispensabili rappresentano la quasi totalità delle spese.

 

Oltre alla mole di debiti appena menzionati ci sono altre criticità da evidenziare:

la ritardata ed incompleta presentazione della relazione di fine mandato che avrebbe consentito, come previsto dalla normativa di riferimento, art. 4 del D.Lgs. 149/11, di conoscere dettagliatamente le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento alle condizioni strutturali dell’Ente;

la mancata approvazione del rendiconto finanziario 2015 approvato solo dalla Giunta e non dal Consiglio nei termini stabiliti;

la mancata approvazione, entro i termini, del Bilancio di previsione 2016;

l’esistenza di un disavanzo tecnico pari a € 39.166.648,72 scaturito dal rendiconto 2015 che costituisce una passività per l’ente e con delibera di C.C. del 30/07/2015 è stato stabilito che doveva essere ripianato nell’arco di 30 anni con una rata di € 1.305.554,96 che grava annualmente sul bilancio dell’ente;

il costante ricorso all’anticipazione di cassa, anche per il 2016, che ha raggiunto addirittura € 17.489.799,27 a giugno 2016;

la riscossione dei residui attivi per l’anno 2015 è stata pari solo al 14% totale e per i tributi al 20%. A questo proposito l’attuale amministrazione ha provveduto a potenziare notevolmente l’ufficio tributi, sono stati trasferiti 11 dipendenti;

l’utilizzo, in termini di cassa, di € 7.180.379,68 dei fondi vincolati destinati alla riparazione dei danni del sisma del 1980 (ex L. 219/1981), negli anni dal 2006 al 2009, utilizzati per spese correnti e quindi non per le finalità originarie cui erano destinati e non ricostituiti alla data odierna. La legge ci obbliga ad una immediata ricostituzione, gravando ulteriormente sulla già grave situazione finanziaria dell’Ente.

 

Passando all’esame delle passività potenziali, ne sono state inoltre evidenziate, dai dirigenti dei settori, € 14.041.976,50. Per quanto riguarda questa ricognizione la Corte dei conti ritiene che “è di assoluto rilievo un’attenta indagine sulla presenza di oneri latenti non adeguatamente considerati dall’Ente, in modo da poterne stimare le ricadute negli anni di svolgimento della procedura di risanamento”.

Successivamente, il dirigente dell’avvocatura quantifica l’importo presunto del contenzioso in € 25.000.000.

Potremmo non tenere conto anche di una sola piccola percentuale di soccombenza?

È evidente nell’analisi compiuta come la copertura di passività potenziali derivanti da contenzioso pendente, appare un incombente necessario ai fini del corretto svolgimento della procedura. L’Ente, sempre secondo la Corte dei Conti, nell’ambito della manovra complessiva di riequilibrio è tenuto a fornire “un resoconto sintetico sullo stato del contenzioso in essere, operando una valutazione prognostica della spesa complessiva che potrà gravare negli esercizi futuri”.

Anche la gestione delle partecipate ha inciso negativamente nel corso del tempo sulla situazione finanziaria dell’Ente:

AMTS SPA gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano (TPL). Già nel 2009 si evidenzia uno stato di crisi finanziaria con una perdita di esercizio pari ad € 463.808,00 ripianato poi dall’assemblea dei soci. A partire dal 2011 la situazione di crisi si aggrava a seguito della riduzione dei ricavi e soprattutto per le risultanze di un lodo arbitrale che vede la società condannata a pagare la somma di € 1.250.000,00. In agosto 2013 conclamato il grave stato di crisi l’AMTS presenta istanza di accesso alla procedura di concordato preventivo al Tribunale di Benevento presentando un piano in continuità aziendale.

A dicembre 2015 la società AMTS viene dichiarata fallita in quanto i commissario avevano ritenuto lo stato di insolvenza irreversibile.

A seguito del ricorso contro la dichiarazione di fallimento, l’AMTS e il Comune di Benevento proponevano appello. La Corte di appello di Napoli, ad agosto 2016, revoca la sentenza di fallimento. I curatori hanno proposto ricorso in Cassazione.

Nelle more della decisione della Cassazione, il giudice delegato ha autorizzato l’esercizio provvisorio fino al 31/12/2016, ulteriormente prorogato fino all’affidamento del servizio a seguito di espletamento della gara indetta dall’Ente.

Dai dati di bilancio si evidenzia una perdita di esercizi precedenti di € 3.525.634,42, inoltre il costo del personale è di circa il 60% sul totale dei costi.

L’Amts riceve, per il servizio di TPL, un contributo annuo regionale di € 1.635.000 e un trasferimento annuo dal Comune di € 2.820.000, che ovviamente grava sul nostro bilancio.

L’AMTS gestisce anche il servizio parcheggio del Comune la cui previsione di incasso del piano industriale del 2015 è per € 1.500.000 circa, a fronte di un incasso effettivo di circa € 780.000, generando così un minore introito per le casse comunali.

 

L’Asia, Azienda Servizi Igiene Ambientale, Benevento SpA grava pesantemente sul nostro bilancio di cassa.

Per la TARSU, la TARES e da ultimo la TARI che è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, non risultano riscosse rispettivamente per € 12.600.000, 5.600.000 e 23.000.000.

Questa mancata riscossione grava sulle casse dell’Ente che deve anticipare le somme all’ASIA.

Tutto quanto appena esposto, vista

la relazione del dirigente alle finanze del 11/11/2016 che evidenzia “una situazione di sostanziale squilibrio finanziario che non appare rimediabile con una modifica del piano finanziario di riequilibrio pluriennale in essere” la Giunta prende atto che l’Ente non ha la capacità e le risorse per sostenere una procedura di risanamento.

la relazione dei revisori dei conti del 29/12/2016 in cui si effettua una puntuale disamina delle condizioni economico-finanziario dell’ente rilevando la presenza delle cause di cui all’art. 244 del Tuel cioè il ricorso al dissesto.

Verificata la sussistenza dei presupposti che il Tuel richiede per la dichiarazione di dissesto all’art. 244 e cioè che “Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste”.

In presenza dei presupposti per la dichiarazione del dissesto, così come rappresentati dalle relazioni tecniche, è bene ricordare che l’art. 247 del Tuel rubricato “Omissione della delibera di dissesto” stabilisce che l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto e che decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto e ne è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente.

 

Quindi ciò dimostra che essa non è una scelta discrezionale ma una determinazione vincolata alla fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria.

Per una nuova amministrazione sottoporsi alla rigorosa procedura del dissesto, significa sacrificare molto della sua sfera amministrativa, un irrigidimento della sua operatività, pertanto rappresenta un atto di responsabilità per il bene della città.

La dichiarazione di dissesto purtroppo è inevitabile, con essa, però, vi è la ferrea volontà di restituire alla città una situazione finanziaria migliore.

La procedura di dissesto, infatti, è preordinata al risanamento dell'ente, l’obiettivo è quello di restituire l'ente all'espletamento delle sue funzioni istituzionali in una situazione di ripristinato equilibrio finanziario.

Tutti gli sforzi dell’Ente devono essere focalizzati sulla gestione ordinaria tramite la redazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, un bilancio risanato, un bilancio che realizza l’equilibrio mediante l’attivazione delle entrate proprie e la riduzione delle spese correnti, dal quale ricominciare ad amministrare.

Tutto il pregresso viene estrapolato dal bilancio comunale e trasferito alla gestione straordinaria che si occupa della liquidazione e che ha competenza su tutti i debiti correlati alla gestione entro il 31/12 dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.

Con il dissesto si pone fine alle gestioni economiche squilibrate e si obbliga l’ente ad applicare i principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria.

Pertanto il Consiglio Comunale è tenuto, senza indugio, ad adottare la deliberazione di dissesto finanziario di cui all’art. 246 del TUEL".