Solofra

Le parole dell'assessore alla pubblica istruzione del comune di Solofra Michele Russo: “…. si avvia l’iter di conferire l’incarico all’Ufficio Tecnico e ai responsabili dei progetti in questione di effettuare nel più breve tempo possibile la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici impegnati nel piano di protezione civile comunale e degli edifici scolastici…” hanno creato apprensione tra i genitori che ora chiedono risposte certe rispetto alla sicurezza degli edifici scolastici del territorio comunale.

A marzo 2013 è scaduto, dopo ripetute proroghe, il termine ultimo entro il quale gli edifici e le opere di interesse strategico e/o rilevanti, comprese le scuole, dovevano essere sottoposti a cura dei rispettivi proprietari ad una verifica tecnica per stabilirne il grado di sicurezza nel caso di evento sismico, così come previsto dall’art. 2, comma 3, dell’OPCM 3274/2003.  Nel marzo 2014 il comune di Solofra con l’allora Assessore Agata Tarantino avviò l'iter per la redazione dell’anagrafe e pianificazione dell’edilizia scolastica. Apprendere che ad oggi sul territorio solofra si registra ancora una situazione di incertezza rispetta alla vulnerabilità sismica delle scuole non appare accettabile 

La verifica doveva e può essere svolta da tecnici abilitati e consiste nella modellazione di calcolo, attraverso software, di ciascun “corpo di fabbrica indipendente” che compone l’opera, accompagnata da indagini conoscitive più o meno approfondite (analisi dei documenti disponibili, caratterizzazione dei materiali, ecc.) e non quindi con esami a vista.

L’esecuzione della verifica di vulnerabilità sismica consente al tecnico incaricato di individuare non solo i livelli di sicurezza rispetto alle norme vigenti, ma anche le eventuali criticità (strutturali e non strutturali) dell’opera, e quindi permette di ipotizzare fin da subito la tipologia degli interventi necessari e di quantificarne approssimativamente il costo a carico del proprietario. Conclusa la verifica di vulnerabilità sismica che è quindi obbligatoria, nel caso in cui l’opera non sia pienamente in grado di sopportare i livelli di azione sismica previsti dalle norme vigenti, le stesse norme prevedono che non si debba pensare di imporre l’obbligatorietà dell’intervento o del cambiamento di destinazione d’uso o, addirittura, la messa fuori servizio dell’opera: le decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni (in relazione alla gravità dell’inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alle implicazioni in termini di pubblica incolumità). Saranno i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o privati o singoli cittadini, a definire il provvedimento più idoneo, eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati alla vita nominale restante e alla classe d’uso, rispetto ai quali si rende necessario effettuare l’intervento di incremento della sicurezza entro un tempo prestabilito. Il problema quindi non è di agibilità, di certificati e né tanto meno può essere superato con dichiarazioni rese su quotidiani o con interviste. Occorrono prove reali e concrete, fatte con idonee strumentazioni che ne attestino l’idoneità statica ai sensi di determinati criteri definiti da normative vigenti e in continuo aggiornamento.

Redazione Av