Settore giovanile. E’ di pochi minuti fa la notizia del'inibizione di 6 mesi a carico del presidente dell'U.S. Avellino, Walter Taccone (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl) dopo il deferimento a suo carico da parte del Procuratore Federale. Squalificati anche Rosario Lamberti (all’epoca dei fatti gestore in via di fatto del settore giovanile della Società US Avellino 1912 Srl), Vincenzo Vito (all’epoca dei fatti dirigente coordinatore dell’attività giovanile della Società US Avellino 1912 Srl), Arturo Di Pietro (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore della Società US Avellino 1912 Srl) della Società U.S. Avellino 1912 Srl – (nota n. 14839/630 pf15-16 AM/ma del 14.6.2016).
Riportiamo, di seguito, la versione integrale del dispositivo del Tribunale Federale Nazionale:
Il deferimento Con provvedimento n. 14839/630pf15 – 16/AM/ma del 14/06/2016, il Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Alfredo Mensitieri, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1. Walter Taccone, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro – tempore della Società US Avellino 1912 Srl;
2. Rosario Lamberti, all’epoca dei fatti gestore in via di fatto del Settore Giovanile della Società US Avellino 1912 Srl;
4. Arturo Di Pietro, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente Accompagnatore per la Società US Avellino 1912 Srl;
5. La Società US Avellino 1912 Srl;
per rispondere:
1 – Taccone Walter, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società US Avellino 1912 Srl: – violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 91, comma 1, delle NOIF e all’art. 2, comma 3, dello Statuto nonché con riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF per avere omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2015-2016 per la US Avellino 1912 Srl facenti parte delle formazioni del Settore Giovanile (tra cui i giovani Domenico Girasole e Giovanni Battaglia), provenienti da altre Regioni, disinteressandosi circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, ancorché alloggiati a cura della predetta Società nell’ex Convento di Lacedonia (AV) a Montoro, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei Bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei Ragazzi nello sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C.; – violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS e 36 del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2015-2016 (art. 2.6), per avere consentito o comunque non impedito la organizzazione di “provini” e “raduni” da parte della propria Società in assenza della prescritta autorizzazione Federale, che si sono svolti nel periodo giugno/settembre 2015 presso gli impianti sportivi di Tavarano, Fiorino (AV), Caproi (NA) e Lacedonia (AV), cui hanno partecipato numerosi giovani calciatori, anche infrasedicenni, provenienti da diverse Regioni d’Italia nonché giovani calciatori stranieri; – violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 1, del CGS, per essersi avvalso per la gestione del Settore Giovanile della propria Società e per il tesseramento dei predetti giovani calciatori nell’ambito della stagione sportiva 2015-2016 dell’opera dei signori Rosario Lamberti e Vincenzo Vito, soggetti non tesserati e non autorizzati a svolgere l’attività di intermediazioni in ordine al reclutamento, scelta e successivo tesseramento di giovani calciatori da destinare all’attività delle varie formazioni del settore giovanile per la predetta stagione sportiva;
2 – Lamberti Rosario, nella qualità di gestore in via di fatto del Settore Giovanile della US Avellino 1912 Srl: – violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS in relazione all’art. 91, comma 1, delle NOIF e all’art. 2, comma 3, dello Statuto nonché con riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF per avere nella qualità di gestore di fatto dell’intero Settore Giovanile della US Avellino 1912 Srl omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2015-2016 per la US Avellino 1912 Srl facenti parte delle formazioni del Settore Giovanile (tra cui i giovani Domenico Girasole e Giovanni Battaglia), provenienti da altre e diverse Regioni, disinteressandosi circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, ancorché alloggiati a cura della predetta Società nell’ex Convento di Lacedonia (AV) a Montoro, cui i rispettivi genitori provvedevano a versare mensilmente SS 2016?2017 somme di denaro per il sostentamento dei rispettivi figli, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei Bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei Ragazzi nello sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C.; – violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS e 36 del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2015-2016 (art. 2.6), per avere nella qualità di gestore di fatto dell’intero Settore Giovanile della US Avellino 1912 Srl e, comunque nell’interesse della predetta Società, provveduto alla organizzazione di “provini” e “raduni” da parte della propria Società in assenza della prescritta autorizzazione Federale, che si sono svolti nel periodo giugno/settembre 2015 presso gli impianti sportivi di Tavarano, Fiorino (AV), Capri (NA) e Lacedonia (AV), cui hanno partecipato numerosi giovani calciatori, anche infrasedicenni, provenienti da diverse Regioni d’Italia nonché giovani calciatori stranieri, disponendo direttamente in ordine alla scelta degli stessi in relazione al successivo tesseramento; 3 – Vito Vincenzo, nella qualità in via di fatto di Dirigente Coordinatore dell’Attività Giovanile della US Avellino 1912 Srl: – violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS in relazione all’art. 91, comma 1, delle NOIF e all’art. 2, comma 3, dello Statuto nonché con riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF per avere nella qualità di fatto di Dirigente Coordinatore dell’intero Settore Giovanile della US Avellino 1912 Srl omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2015-2016 per la US Avellino 1912 Srl facenti parte delle formazioni del Settore Giovanile (tra cui i giovani Domenico Girasole e Giovanni Battaglia), provenienti da altre e diverse Regioni, disinteressandosi circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, ancorché alloggiati a cura della predetta Società nell’ex Convento di Lacedonia (AV) a Montoro, cui i rispettivi genitori provvedevano a versare mensilmente somme di denaro per il sostentamento dei rispettivi figli, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei Bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei Ragazzi nello sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C.; – violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS e 36 del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2015-2016 (art. 2.6), per avere nella qualità di fatto di Dirigente Coordinatore dell’intero Settore Giovanile della US Avellino 1912 Srl e, comunque nell’interesse della predetta Società, provveduto alla organizzazione di “provini” e “raduni” da parte della propria Società in assenza della prescritta autorizzazione Federale, che si sono svolti nel periodo giugno/settembre 2015 presso gli impianti sportivi di Tavarano, Fiorino (AV), Capri (NA) e Lacedonia (AV), cui hanno partecipato numerosi giovani 16 calciatori, anche infrasedicenni, provenienti da diverse Regioni d’Italia nonché giovani calciatori stranieri 4 – Di Pietro Arturo, tesserato per la US Avellino 1912 Srl, in qualità di Dirigente Accompagnatore, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS e 36 del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2015-2016 (art. 2.6), per avere nella suddetta qualità provveduto alla organizzazione di “provini” e “raduni” da parte della propria Società in assenza della prescritta autorizzazione Federale, che si sono svolti nel periodo giugno/settembre 2015 presso gli impianti sportivi di Tavarano, Fiorino (AV), Capri (NA) e Lacedonia (AV), cui hanno partecipato numerosi giovani calciatori, anche infrasedicenni, provenienti da diverse Regioni d’Italia nonché giovani calciatori stranieri; 5 – la Società US Avellino 1912 Srl, per responsabilità sia diretta sia oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del CGS, in ragione del comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro – tempore, nonché dai rispettivi tesserati e dai soggetti che comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, come sopra descritta.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, i deferiti, Taccone Walter e Società US Avellino 1912 Srl, hanno fatto pervenire memorie difensive, con le quali hanno chiesto, in via principale il proscioglimento da ogni addebito, in via subordinata l’applicazione di una sanzione contenuta nel minimo. In particolare, la difesa del Prof. Taccone, rilevato che la gestione del Settore Giovanile della US Avellino era stata accordata al Direttore Sportivo, Avv. Enzo De Vito, il quale, in totale autonomia decisionale e con pieni poteri operativi era stato incaricato di gestire l’intero settore, concludeva per la non ravvisabilità a carico del deferito di alcuna responsabilità. Stesse conclusioni per la difesa della Società, la quale, in aggiunta evidenziava anche l’assenza, sul piano probatorio, di indizi di reità nei confronti dei soggetti deferiti, alcuni dei quali addirittura non tesserati. Gli altri deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
Al dibattimento, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, nonché il deferito in persona, Prof. Walter Taccone, unitamente ai propri difensori. In via preliminare il TFN, accertato che in atti manca la prova dell’avvenuta notifica del deferimento e dell’atto di convocazione nei confronti del deferito Vito Vincenzo, dispone la separazione della richiamata posizione e la trasmissione dei relativi atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
Le richieste della Procura Federale e dei deferiti
Dopo aver illustrato il deferimento, la Procura Federale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
– dichiarazione di responsabilità per Taccone Walter e conseguente richiesta di irrogazione in suo danno della inibizione di mesi 18 (diciotto);
- dichiarazione di responsabilità per Lamberti Rosario e conseguente richiesta di irrogazione in suo danno della inibizione di mesi 15 (quindici);
– dichiarazione di responsabilità per Vito Vincenzo e conseguente richiesta di irrogazione in suo danno della inibizione di mesi 12 (dodici);
– dichiarazione di responsabilità per Di Pietro Arturo e conseguente richiesta di irrogazione in suo danno della inibizione di mesi 3 (tre);
– dichiarazione di responsabilità per la Società US Avellino 1912 Srl e conseguente richiesta di irrogazione in suo danno dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00).
Al termine dell’intervento del Procuratore Federale, i difensori dei deferiti Taccone e Società US Avellino 1912 Srl, hanno illustrato e integrato le proprie difese, riportandosi integralmente alle memorie difensive ed alle conclusioni in esse rassegnate. Terminata la discussione, ascoltato il Prof. Taccone, presente personalmente in aula, il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, dichiarato chiuso il dibattimento, si è riunito per la Camera di consiglio. I motivi della decisione Il TFN, letti gli atti, esaminati i documenti ed ascoltate le parti presenti, rileva quanto di seguito.
Il procedimento prende le mosse dalla denuncia inoltrata in prima battuta tramite mail inviata alla Procura Federale, dal Sig. Umberto Principe, giornalista della redazione del quotidiano Alto Adige di Bolzano, acquisita al protocollo della P.F. della F.I.G.C. in data 1.12.2015 n. 5438. Denuncia, dipoi confermata da un’altra denuncia, di qualche giorno dopo, acquisita al protocollo della Procura Federale della F.I.G.C. in data 15.12.2015 n. 5967, a firma Tufo Antonello, genitore del minore Tufo Francesco, tesserato presso la Società US Avellino 1912 Srl Con le dette segnalazioni, in definitiva, veniva lanciato l’allarme circa lo stato di totale abbandono del Settore Giovanile della Società irpina, sia con riferimento ai bisogni primari dei giovani calciatori – mancanza di un adeguato sostegno alimentare, una non proprio dignitosa sistemazione logistica in camere rivelatesi poco spaziose e non adeguatamente riscaldate, soprattutto nel periodo invernale -, sia con riferimento al supporto educativo, formativo e scolastico da garantire loro ai fini di una sana crescita. Ebbene, questo Collegio, ritiene effettivamente che all’interno del settore giovanile della Società irpina vi sia stata una discutibile, e non appropriata, gestione delle diverse situazioni via via delineatesi e pertanto, sulla scorta delle risultanze in atti, non può che essere ravvisata in capo agli odierni deferiti la responsabilità dell’inaccettabile andazzo, solo tardivamente fermato da parte di chi aveva il dovere di intervenire, dopo che il proliferare di una serie di disagi, vissuti con forte trepidazione sia dai ragazzi che dalle loro rispettive famiglie, hanno reso non più tollerabile la prosecuzione della esperienza del calcio giovanile a Lacedonia. Dalle carte del procedimento, puntualmente garantite dalla preziosa indagine operata dalla Procura Federale, in effetti, sono emerse molteplici criticità tra i ragazzi ospitati a Lacedonia. Problemi, tutti riconducibili ad una conduzione del settore oltremodo inadeguata, tra l’altro nella quasi totale assenza dei vertici societari che, pur dovendo riservare le migliori attenzioni a quell’area di intervento così delicata, hanno al contrario omesso il benché minimo controllo, non soltanto non impedendo, ma addirittura favorendo, con il loro disinteresse, forme di decadimento e degenerazione sinceramente inaccettabili sul piano sportivo e Federale, e non solo. Lo sforzo istruttorio della Procura Federale ha consentito a questo Tribunale di accertare innanzitutto che, di fatto, il settore giovanile veniva gestito, da tale Lamberti Rosario, amico di vecchia data del Presidente Taccone, che in qualche modo, contravvenendo a quanto disposto dall’art. 10 CGS, ne assecondava la conduzione, nonostante che il soggetto fosse non tesserato ed estraneo all’ordinamento Federale. Tale soggetto, incurante delle esigenze dei ragazzi, nonché della loro sistemazione logistica (v. la gran parte delle audizioni, ma anche il CD acquisito al fascicolo, prova incontestabile della precarietà delle camere d’albergo messe a disposizione degli ospiti, anguste, umide e di dimensioni particolarmente limitate rispetto al numero degli alloggiati), è provato che incassasse quote di denaro dalle rispettive famiglie, proprio per far fronte ai bisogni vitali dei minori, i quali, ad un certo punto, si sono anche imbattuti nella protesta degli operatori commerciali della zona, disturbati dal fatto di non essere pagati per i loro servizi. Risulta anche dagli atti che la presenza del Lamberti fosse di tale ingombro da condizionare anche le scelte dei tecnici circa l’utilizzo dei giocatori, con il forte sospetto che l’allontanamento di alcuni ragazzi, nella circostanza, non fosse giustificato da decisioni esclusivamente tecniche (v. in particolare audizioni Iezzo Gennaro, Vito Vincenzo, Silano Gerardo). Risulta altresì pacifico, a parte la costante della lontananza dei vertici societari, che in quel periodo si fossero anche organizzati provini e stage per il reperimento dei ragazzi da inserire nelle diverse squadre giovanili, raduni sportivi le cui date risultavano addirittura pubblicate sul sito ufficiale www.usavellino.club, tutto in assenza delle necessarie autorizzazioni (v. documento in atti della FIGC – LND Comitato Regionale Campania). La posizione di Arturo Di Pietro, certamente più defilata rispetto alle altre, risulta comunque impegnata sul piano della responsabilità, atteso che, da collaboratore del settore, contribuiva alla organizzazione degli stage, non autorizzati, per la cui partecipazione le famiglie versavano una quota di ben 250 euro, che lo stesso deferito destinava alle spese di mantenimento dei minori, anche per tamponare le falle create dalla mala gestio del Lamberti e del Vito (v. audizione Gerardo Silano). Quanto alla posizione del Presidente Taccone, lo stesso, nel corso della sua audizione, ma anche in occasione delle dichiarazioni rese personalmente in udienza, ha cercato di spogliarsi da ogni responsabilità affermando di aver affidato la gestione dell’intero settore giovanile al Direttore Sportivo, avv. Enzo De Vito, il quale, a sua volta, si era avvalso in concreto della collaborazione di Vito e Lamberti, entrambi non tesserati ed estranei all’organigramma della Società. Eppure, che il Presidente potesse non sapere come andassero le cose tra i giovani tesserati dell’US Avellino 1912 Srl appare circostanza del tutto singolare oltre che non giustificabile, attesa la delicatezza di quel settore. Così come resta certamente grave l’atteggiamento del Taccone nel momento in cui si dice all’oscuro di tutto, ed in particolare di non sapere che le famiglie dei ragazzi versavano periodicamente nelle mani dei diversi operatori quote di denaro per il loro sostentamento; o di ignorare tutta l’attività di organizzazione dei raduni, le dimissioni del tecnico Silano, allenatore di una sua squadra giovanile, o anche i motivi di esonero del tecnico Iezzo, incontrato per una sola volta, nei suoi uffici privati, proprio per ascoltare alcune lamentele circa la “poco funzionale” situazione creatasi a Lacedonia; o peggio ancora, di non essere a conoscenza dello stato di abbandono dei ragazzi, i quali, per come emerge dagli atti, dovevano anche preoccuparsi di raggiungere gli istituti scolastici con mezzi di fortuna, stante l’assenza totale della Società. Non v’è dubbio che il Prof. Taccone, nella sua qualità di Presidente di una Società professionista, non solo avrebbe dovuto controllare, ma, in ossequio ad elementari principi federali, e non, avrebbe dovuto impedire che tutto ciò accadesse. Tuttavia, il Tribunale non può esimersi dal dovere valutare alcuni aspetti della condotta del Presidente, degni di attenzione sul piano della attenuazione della sanzione nei suoi confronti. Tralasciando, invero, l’intervento immediato finalizzato alla soluzione dei problemi legati alla insufficienza del materiale tecnico da destinare ai ragazzi – che comunque nella circostanza veniva garantito -, occorre rilevare che quando il malcontento è divenuto più assordante e l’attenzione mediatica più incisiva – e non solo per l’aumento delle proteste da parte dei genitori, ma anche per le lamentele di alcuni creditori, operatori commerciali della zona, i quali rivendicavano il diritto di essere pagati per i servizi resi -, il Presidente della Società, anche per arginare le rimostranze del Sindaco di Lacedonia, nel frattempo sbottato, nel mese di dicembre è intervenuto procedendo ad una parziale riorganizzazione del settore e spostando le squadre a Montoro, luogo in cui una parte delle squadre giovanili già operavano e dove, sino ad allora, non era stata registrata alcuna criticità. Tra l’altro, lanciando un comunicato datato 31.12.2015, definito un vero e proprio “atto di dolore”, e facendo anche “ammenda di questa scelta errata”, riferita alla decisione di affidare il settore ad un collaboratore non all’altezza della situazione, il Prof. Taccone concludeva il suo atto, quasi di resipiscenza, chiedendo “scusa al Sig. Sindaco di Lacedonia e a tutta la popolazione del comune per i disservizi creati”. Pertanto, indubitabile il fatto che il Presidente della Società avesse il dovere di controllare la conduzione di un settore centrale e nevralgico come quello del calcio giovanile; il non averlo fatto, proprio in considerazione della propria posizione di vertice, non v’è dubbio che abbia compromesso, quantomeno a titolo di culpa in vigilando, il rispetto dei principi consacrati nell’art. 1 bis, comma 1, CGS. D’altronde, nella posizione apicale in cui era, non poteva che esercitarlo quel potere – dovere di direzione e controllo sull’attività dei dipendenti e/o collaboratori, senza invece giovarsi di un esonero di responsabilità sulla scorta di una semplice delega a favore di altri. La condotta doverosa omessa da parte del Presidente, nella circostanza, avrebbe certamente impedito il verificarsi della situazione descritta, pertanto il non aver esercitato, se non tardivamente, quel potere giuridico di vigilanza, lo rende senz’altro meritevole di sanzione. Sussiste dunque la responsabilità del Taccone con riferimento a tutti i capi di incolpazione, per quanto l’aver avuto la forza, indiscutibile, di chiedere pubblicamente scusa e fare ammenda quantomeno degli errori (in eligendo) commessi, lo rende meritevole di attenzione sul piano della valutazione globale del fatto.
Per quanto riguarda la Società, la stessa deve rispondere sia del fatto del suo Presidente che del fatto degli altri deferiti, in via diretta così come in via oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 CGS. Concludendo il TFN, tenuto conto degli elementi emersi, ritiene congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, accertato in via preliminare che manca in atti la prova dell’avvenuta notifica del deferimento e dell’atto di convocazione nei confronti del deferito Vito Vincenzo, dispone la separazione dell’indicata posizione e la trasmissione dei relativi atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. Dichiara la responsabilità degli altri deferiti, irrogando agli stessi le seguenti sanzioni:
– mesi 6 (sei) di inibizione a Taccone Walter;
– mesi 12 (dodici) di inibizione a Lamberti Rosario;
– mesi 1 (uno) di inibizione a Arturo Di Pietro;
– ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società Avellino 1912 Srl.
Le reazioni - Bocche cucite in casa biancoverde. Per Taccone inibizione di rappresentanza presso le istituzioni federali, a raggiungere gli spogliatoi, ad avere rapporti con tesserati FIGC e procuratori. La società irpina dovrebbe presentare ricorso presso la Corte Sportiva d'Appello Nazionale.
Redazione Sport